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Questo articolo è stato pubblicato il 24 febbraio 2012 alle ore 15:21.

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Il decreto intende anche rendere più semplici gli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva da parte dei soggetti passivi. Al momento, l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti è previsto solo per importi superiori ai 3mila euro. Per semplificare, a partire dal 1° gennaio 2012, gli operatori potranno comunicare il solo l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore.

Ancora, il Dl regola lo spostamento dell'obbligo di comunicazione telematica al Fisco dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento cedente/fornitore dal 16 del mese successivo alla ricezione alla scadenza dellas prima liquidazione Iva utile. Prevista anche la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini Iva dei relativi documenti fiscali.

Il decreto prevede inoltre la soppressione della norma che oggi da la possibilità, ai soggetti in contabilità semplificata ed ai lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, di sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari. Per rafforzare ulteriormente i controlli sulle compensazioni dei crediti Iva, il decreto prevede poi l'estensione ai crediti compresi nella fascia 5-10mila euro, della possibilità di effettuare tale compensazione esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate. L'estensione varrà per le compensazioni Iva relative ai crediti annuali dell'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali dell'anno d'imposta 2012.

9) IPOTECHE
Ad oggi, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo e da finanziamenti si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.Il decreto punta ad estendere il procedimento semplificato di cancellazione alle ipoteche considerate essate dopo vent'anni dalla data dell'iscrizione (articolo 2847 Codice civile sull'efficacia delle iscrizioni ipotecarie in mancanza di rinnovazione.
Sempre in materia di ipoteche, il Dl fissa la soglia di ventimila euro di credito come limite al di sotto del quale l'agente della riscossione non può iscrivere la garanzia.

10) FISCALITA' LOCALE
Il decreto anticipa dal 31 dicembre al 20 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale le delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale Irpef devono essere pubblicate sul sito del ministero dell'Economia, in modo che le variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione. Un modo, questo, per questo termine con quello previsto per la determinazione dell'acconto dell'addizionale, la cui misura deve tener conto della variazione di aliquota solo se la relativa delibera è pubblicata entro il 20 dicembre.

Per quanto riguarda invece l'imposta Rca, si estende la possibilità di variazione anche per alle Regioni speciali. In pratica, il decreto concede anche alle Regioni a statuto speciale la possibilità di variare le aliquote concernenti l'imposta sulle assicurazioni auto. Il problema si era posto in fase di applicazione di un decretro attuativo del Federalismo fiscale, che attribuiva questa competenza solo alle province delle regioni a statuto ordinario.

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) è dovuto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale. A fronte dei tempi lunghi con cui molte amministrazioni locali ricevono dai asoggetti interessati le dichiarazioni di aggiornamento catastale, il decreto prevede che la Tares sia corrsdiposta, nella prima fase di applicazione, in base ad una una superficie convenzionale, fissata dall'Agenzia del territorio in base agli elementi di consistenza in suo possesso.

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