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Questo articolo è stato pubblicato il 24 febbraio 2012 alle ore 15:21.

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1) SEMPLIFICAZIONI FISCALI
DEBITI TRIBUTARI E RATEIZZAZIONE. Il decreto prevede la possibilità, per il contribuente che, a seguito di irregolarità, decada dalla possibilità già accordata dal Fisco di rateizzare il proprio debito tributario, di poter comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all'istituto della rateazione «per momentanea difficoltà economica». Aggiornando proprio questo istituto, il decreto punta sulla flessibilità dando modo al creditore del Fisco di chiedere rate crescenti e non costanti (al momento, questo è possibile solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione economica, di una rateazione già concessa). Il beneficio verrà meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Inoltre, con rateizzazione già accordata Equitalia non potrà più procedere all'iscrizione dell'ipoteca. Niente cambia invece per i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima del Decreto semplificazione fiscale

APPALTI. In base alla legge, oggi come oggi il contribuente cui viene concessa la rateizzazione di un debito tributario è considerato un inadempiente e quindi escluso da gare e appalti. Una preclusione ingiusta - l'adempimento avviene, ancorchè a rate – cui il decreto rimedia imponendo agli uffici finanziari di certificare in modo specifico lo status del contribuente. In pratica, non si potranno consicerare scaduti ed esigibili i debiti rateizzati regolarmente saldati dal contribuente.

COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI. Il decreto punta a dare maggiore spazio alla buona fede del contribuente che intende accedere a regimi fiscali speciali o usufruire di particolari benefici tributari dietro presentazione di una comunicazione o ad un adempimento formale. In pratica, il Dl esclude la decadenza dal beneficio per il contribuente che - pur avendo i requisiti dell'agevolazione - non abbia osservato tutti gli adempimenti del caso, permettendo la presentazione in ritardo della richiesta, salvo il pagamento di una sanzione di 258 euro. Poiché nella maggior parte dei casi le informazioni sul domicilio fiscale sono già disponibili nell'Anagrafe Tributaria, il decreto elimina l'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria. Più semplice anche la contabilità delle accise. Il decreto prevede infatti per gli operatori di diversi settori la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità. Il Dl prevede inoltre il "salvataggio" delle domande di iscrizione tardive all'elenco dei soggetti che partecipano alla ripartizione del 5X1.000 dell'Irpef.

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