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Questo articolo è stato pubblicato il 13 novembre 2013 alle ore 11:07.
L'ultima modifica è del 13 novembre 2013 alle ore 15:27.
Mancano meno di due mesi: dal primo gennaio 2014 scatterà la "linea rossa" per gli utenti bancari, finanziari, assicurativi, postali. Entreranno in vigore, senza più rinvii, le norme sull'adeguata verifica della clientela previste dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007, di cui Plus24 ha già parlato il 24 agosto scorso. Se i clienti non trasmetteranno i documenti necessari, in breve tempo i rapporti (siano essi conti correnti, di deposito, conti titoli e quant'altro) dovranno essere per legge bloccati e poi chiusi.
Istituti in ordine sparso
La questione, secondo quanto risulta da esperti del settore, è che gli intermediari si avvicinano alla scadenza in ordine sparso: gli istituti di credito e BancoPosta stanno dando direttive interne agli sportellisti e a tutti i dipendenti di eseguire i controlli sui clienti che si presentano allo sportello sulla base di richieste di informazioni inviate dall'istituto stesso. Alcuni intermediari, ma non tutti però, hanno inviato ai clienti non in regola una comunicazione per segnalare che le relative posizioni non sono in ordine con la verifica, dunque che è necessario recarsi in filiale e trasmettere agli sportellisti o ai direttori di agenzia la documentazione necessaria.
Le norme sono in vigore dal 2008
Le norme sul controllo dell'identità, del titolare effettivo e della natura e scopo "dei rapporti continuativi" sono in vigore dal 29 dicembre 2007 e sono state applicate alla lettera dal primo gennaio 2008. Il problema riguarda i rapporti preesistenti, che avrebbero dovuto essere controllati e regolarizzati "nel più breve tempo possibile". Questo adempimento è stato regolarizzato a macchia di leopardo e non sono disponibili dati sulla sistematicità di controlli e adempimenti. Dal 17 settenmbre 2012, con il decreto 169, l'allora Governo Monti ha introdotto però l'obbligo di chiusura dei rapporti in assenza di adeguata verifica. Obbligo rimarcato dalla delibera della Banca d'Italia del 3 aprile scorso che ha emanato le disposizioni attuative del Dlgs 231/2007 e ribadite dalla circolare del 30 luglio scorso del ministero dell'Economia e delle Finanze.
Blocco del rapporto in mancanza delle informazioni
Il procedimento di adeguata verifica prevede alcune fasi: identificazione del cliente e di colui per conto del quale eventualmente opera (titolare effettivo); verifica dell'identità di questi soggetti; acquisizione di informazioni su scopo e natura di rapporti e operazioni; monitoraggio costante del rapporto continuativo. Se dal prossimo primo gennaio mancherà l'adeguata verifica, cioé se il cliente non comunicherà e attesterà con documenti adeguati i due dati fondamentali (il titolare effettivo, la natura e lo scopo del rapporto continuativo) scatterà il blocco del rapporto previsto dal decreto del 2012. La banca chiederà nuovamente al cliente le informazioni: se non verranno fornite chiuderà il rapporto e bonificherà il saldo su un conto indicato dal cliente stesso in un altro istituto – questione assai problematica –.
Il ruolo dei bancari
«I bancari, come in passato, non dovranno svolgere attività investigative ma piuttosto provvedere accuratamente all'adeguata verifica per costruire il "profilo di rischio di esposizione al riciclaggio" del cliente. I clienti ricordino che non si tratta di una "schedatura" per volontà di vessazione burocratica. Lo testimonia il fatto che in calce a ogni scheda dovrà esserci l'informativa specifica sul trattamento di quei dati a soli fini antiriciclaggio», spiega Mario Capocci, responsabile nazionale dei quadri direttivi della Fiba/Cisl ed esperto in materia di norme antiriciclaggio. «Ma i clienti devono sapere anche che compilare e sottoscrivere quei moduli è obbligatorio e che l'indicazione falsa o mendace fa scattare il codice penale», conclude Capocci.
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