Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 04 dicembre 2012 alle ore 16:04.

My24

La "open nature" che caratterizza la società dell'informazione e la network society consente, con semplicità ed a chiunque, la ricerca dei contenuti sul web e permette il contributo dell'utente all'offerta, in veste di "generatore diretto" di informazioni che vengono pubblicate on line. In altri termini, l'utente diventa soggetto attivo e produttivo di contenuti, in prima persona.

Alla luce del dibattito di questi mesi, scaturito e alimentato da alcuni celebri casi giudiziari in Europa (per esempio, in Italia, il caso Google-Vividown), ha senso fornire una lettura pragmatica dello scenario attuale, con particolare riferimento al sistema normativo italiano, per non cedere alla tentazione di immaginare regole o interpretazioni astrattamente perfette ma inapplicabili o applicabili con effetti ingiusti.

In un momento di revisione normativa sia a livello nazionale che europeo, è bene focalizzare l'attenzione sulla figura del cittadino, del consumatore/utente, divenuto protagonista attivo e partecipativo nell'universo web, e sul ruolo svolto dagli operatori tecnologici che hanno reso possibile questo esercizio di "nuovo potere" da parte delle persone. Il mondo degli "user generated content", infatti, sembra spesso inverare il brocardo "homo homini lupus". I contenuti caricati da un utente possono rivelarsi esplosivi e dannosi per altri utenti.

Un approccio consumer/user oriented si contrappone a soluzioni di garanzia "top-down", oramai anacronistiche. E' necessaria una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utenti, di cui si mira ad accrescere la consapevolezza in funzione di un incremento della loro diretta capacità di autotutela e difesa, attraverso un controllo autonomo della propria presenza e del proprio agire on-line.

E' un problema di "cultura" della privacy online degli utenti, non soltanto intesi come soggetti passivi del diritto, ma anche come titolari di obblighi e responsabilità rispetto ai contenuti pubblicati e diffusi tramite il web: le informative e gli avvisi di rischio dovrebbero essere intese in un contesto più ampio, in riferimento al principio di responsabilità dell'utente-consumatore-produttore, che ha una innumerevole varietà di azioni a disposizione, e del dovere generico del "neminem laedere".

Tuttavia, mentre da un lato è raccomandabile la via dell'educazione al web degli utenti, dall'altro è necessario ragionare sull'estensione al complesso mondo del web, per via analogica o interpretativa, di alcune norme vigenti in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa, valutate nell'ambito della distribuzione dei ruoli tra Information Society Service Providers (gli ISSP, per esempio motori di ricerca o social network), consumatori/utenti e terzi titolari di diritti.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi