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Questo articolo è stato pubblicato il 09 dicembre 2013 alle ore 12:17.

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Sta per entrare nel vivo, anche se in netto ritardo, il regime di agevolazioni fiscali per le startup innovative. Il via libera della Ue, notificato la scorsa settimana con una lettera del commissario alla Concorrenza Joaquín Almunia, sblocca di fatto l'impasse. Una volta superati i tempi tecnici, ovvero firme dei ministri competenti e registrazione alla Corte dei conti, le norme dovrebbero essere finalmente operative. L'ultima versione del decreto del ministero dell'Economia di concerto con lo Sviluppo economico chiarisce come funzioneranno gli incentivi.

Le agevolazioni fiscali riguardano investimenti in startup innovative come indicate dall'articolo 25 del decreto crescita 2.0 (Dl 179/2012). Si applicano a persone fisiche, a valere sull'Irpef, e persone giuridiche, a valere sull'Ires. L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup. In quest'ultimo caso, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle startup innovative da queste società.

Tra i casi di esclusione dagli incentivi, vanno segnalati gli investimenti effettuati da soggetti a partecipazione pubblica o destinati ad imprese in difficoltà secondo la classificazione Ue e ad imprese dei settori costruzione navale-carbone-acciaio.

L'entità delle agevolazioni
I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, fino a 500mila euro, in ciascun periodo d'imposta interessato dal decreto (2013-2014-2015 mentre per il 2016 potrebbe occorrere un'ulteriore notifica alla Ue). Il risparmio d'imposta massimo che potrà essere assicurato al conferente sarà dunque pari a 95mila euro annui.
Quanto ai soggetti Ires, potranno dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni di euro, in ciascun periodo d'imposta, Quindi, considerando l'aliquota Ires del 27,5%, il risparmio d'imposta massimo sarà pari a 99mila euro. Le eventuali eccedenze, sia per la detrazione sia per la deduzione, potranno essere riportate in avanti nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
I benefici sono incrementati (al 25% nel caso di persone fisiche e al 27% per le società) se si investe in startup a «vocazione sociale» o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi in ambito energetico.

Gli «investimenti» agevolabili
Il decreto Economia-Sviluppo stabilisce che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della startup o della società di capitali che investe prevalentemente in startup innovative. Dunque, il beneficio scatto sia per operazioni in sede di costituzione della nuova società sia in sede di aumenti di capitale in presenza di startup già costituite.
Le agevolazioni, ad ogni modo, sono consentite sempre che l'ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti dalla startup in ogni periodo d'imposta agevolato non superi 2,5 milioni di euro.

I requisiti per Oicr e società di capitali
Gli Oicr ammessi ai benefici sono quelli che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento detengono azioni o quote di startup pari ad almeno il 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari in bilancio. Quanto alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative, rientrano nella categoria quelle che al termine del periodo d'imposta considerato hanno azioni o quote di startup innovative per almeno il 70% del valore delle immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio.

Quando si perde il diritto alle agevolazioni
Il decreto disciplina anche la decadenza dalle agevolazioni. Innanzitutto, l'investimento va mantenuto per almeno due anni. La cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni prima di questo arco temporale determina la decadenza dai benefici. Così come la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle startup o delle società che vi investono in modo prevalente.

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