Questo articolo è stato pubblicato il 24 ottobre 2010 alle ore 18:00.
La nuova Legge di stabilità – che ha sostituito la Finanziaria – è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale. È stata predisposta in base alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 196/2009: si è passati ad una legge light, una inversione di tendenza rispetto alle Finanziarie omnibus del passato, preda di numerosi attacchi alla diligenza. Dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per lo stesso periodo, provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente con l'obiettivo di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La Legge di stabilità (si legga il testo), ha specificato l'Esecutivo, non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto, viene spiegato nel preambolo del ddl C 3778, l'aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è stato approvato prima dell'estate con il decreto legge 78/2010, convertito, con modifiche, dalla legge 122/2010. Eventuali modifiche ai conti giungeranno per decreto legge o con il milleproroghe. Per esempio la copertura dei fondi per la riforma dell'università sarà contenuta nel decreto di fine anno. Non ci sono norme di delega o di carattere ordinamentale o organizzatorio, nè interventi di natura localistica o microsettoriale.
In particolare si tratta di un provvedimento - costituito da un articolo unico e da una serie di tabelle - che indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. Sul fronte delle tabelle non ha subito modifiche la struttura delle tabelle A e B, mentre le altre tabelle sono state accorpate e ridotte a tre. Ridotto anche da 6 a 2 il numero dei relativi allegati dimostrativi. Tabelle e allegati sono disposti per missioni e programmi e riportano le dotazioni di competenza e di cassa articolate per ogni annualità del bilancio triennale.
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente, tabella D (articolo 1, comma 10). La tabella D allegata alle Legge di stabilità determina gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione. Risultano definanziamenti per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011- 2013. Il definanziamento è riferito all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 134/2008, relativa al finanziamento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, disciplinato dalla precedente disciplina contabile, la legge 468/1978, e abrogato dalla nuova legge di contabilità 196/2009. Il definanziamento autorizzato dalla tabella in esame è finalizzato all'utilizzo delle risorse residuali dell'abrogato Fondo di riserva.
Entrata in vigore (articolo 1, comma 13). L'entrata in vigore della Legge di stabilità per il 2011 è fissata al 1° gennaio 2011.
Fondi speciali - Tabelle A e B (articolo 1, comma 8). Si dispone dell'entità dei fondi speciali, ossia degli strumenti contabili, disciplinati dall'articolo 18 della nuova legge di contabilità, mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Il comma 8 della Legge di stabilità fissa gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per ministeri.
Importi da trasferire all'Inps da parte dello Stato (articolo 1, commi 2-4). Disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'Inps. Il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2011, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gias (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) presso l'Inps, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e Enpals). Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2011, nell'ambito della Missione 025 - Politiche previdenziali, e Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, ai sensi di quanto contenuto nell'Allegato 2, pari complessivamente a 542,07 milioni di euro, sono determinati: a) nella misura di 434,67 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Enpals (v. punto 2.a1) dell'Allegato 2); b) nella misura di 107,40 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (a integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell'Allegato 2). Nel comma 3 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 (Allegato 2) sono determinati: a) per il Fpld, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l'Enpals – considerando l'incremento di cui al punto 2.a1) dell'Allegato 2, – in 18.556,19 milioni di euro (per l'anno 2010 l'importo dovuto era pari a 18.121,52 milioni). Di tale importo (si veda punto 2.b1 dell'Allegato 2): - 787,29 milioni sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni ante 1° gennaio 1989 (lettera a); - 2,78 milioni di euro sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera b); - 64,57 milioni sono dovuti per l'Enpals (lettera c); b) per il Fpld (a integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.585,28 milioni di euro (nel 2010 l'importo dovuto era pari a 4.477,88 milioni); (si veda il punto 2.b2 dell'Allegato 2). Infine, il comma 4, lettera a), prevede l'utilizzo di specifiche risorse, individuate anche esse dall'Allegato 2, nell'ambito della Missione 024 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e della Missione 012 – Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del Dlgs 112/1998, valutati in 462 milioni di euro per il 2009 e in 120 milioni di euro per il 2010.
Leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, tabella E (articolo 1, commi 11 e 12). Il comma 11 determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Nella tabella E l'esposizione è per programma e missione. Il comma 12 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2011, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando alla colonna ad hoc della Tabella E. Il totale degli stanziamenti iscritti in Tabella E ammonta a 23.109,8 milioni di euro per il 2011, a 21.473,5 milioni per il 2012 e 25.841,2 milioni per il 2013. Rifinanziamento di 15 milioni di euro per il 2011 per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta. Rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione per le politiche comunitarie pari a 5.500 milioni di euro nel 2013. La Tabella E dispone una rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate che determina un incremento delle relative risorse di 1 miliardo per il 2011, di 3 miliardi per il 2012, di 4 miliardi per il 2013, con una riduzione compensativa delle risorse di 8 miliardi nel 2014.
Leggi di spesa permanente, dotazioni di bilancio, tabella C (articolo 1, comma 9). Il comma contiene l'approvazione della Tabella C, riguardante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile. La Tabella C autorizza gli stanziamenti da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Il contenuto della nuova Tabella C, rispetto al passato, è più limitato, in quanto l'articolo 11, comma 3, lettera d), della nuova legge di contabilità esclude che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio. In base al contenuto della Relazione illustrativa, per ogni singola autorizzazione legislativa, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle spese obbligatorie. Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono determinate dalla legge di bilancio e iscritte in un capitolo ad hoc. Una serie di voci riconducibili a spese di personale e a obblighi comunitari e internazionali non sono più riportate nella tabella C. Eliminate le autorizzazioni di spesa legate a istituti soppressi in base al decreto legge 78/2010. Non c'è più il finanziamento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, abrogato dalla nuova legge di contabilità nazionale (legge 196/2009). La tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2011 prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 4.392,5 milioni di euro per il 2011, 4.384,7 milioni di euro per il 2012 e 4.294,4 milioni di euro per il 2013.
Livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (Articolo 1, comma 1). Per il 2011, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 41,9 miliardi, in termini di competenza, al netto di 11.306 milioni per regolazioni debitorie, come indicato dalle risoluzioni parlamentari (il 13 ottobre dalla Camera e il 19 ottobre dal Senato) di approvazione della Dpf, la Decisione di finanza pubblica. Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l'anno 2011 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 268 miliardi. In questo limite è compreso l'indebitamento all'estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione. Per il biennio successivo, il livello massimo del saldo netto da finanziare è fissato a 22,8 miliardi per il 2012 e a 15 miliardi per il 2012, al netto di 3.332 milioni e 3.150 milioni per regolazioni debitorie nei due anni.
Tabella A e tabella B. Contengono gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario. La relazione illustrativa spiega che, anche con riguardo alla triennalizzazione delle manovra, la determinazione delle annualità dei fondi si estende alle previsioni relative al secondo e al terzo anno del bilancio.
Tabella C. Contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto al passato, sono state eliminate le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa.
Tabella D. Contiene i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della sola parte corrente. In pratica corrisponde alla ex Tabella E, per la sola parte corrente.
Tabella E. Contiene ciò che si trovava nelle previgenti tabelle D, E (parte in conto capitale) e F, con evidenziati i rifinanziamenti, le riduzioni e le rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. Separatamente sono segnalate le voci relative alla legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.
Tagli ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario disposti dal decreto legge 78/2010 (articolo 1, comma 5). Taglio dei trasferimenti alle regioni disposto dal decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), pari a 4mila milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012. Ciascuna regione può richiedere che parte dei tagli vengano effettuati sulla quota, spettante alla singola regione, destinata alla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (il Fas, come rimodulato ai sensi della Tabella E allegata al disegno di legge in esame), anziché sui trasferimenti statali destinati al trasporto pubblico locale e all'edilizia sanitaria. I trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario risultano quantificati per il 2010 (nella tabella 1 allegata al decreto legge 78/2010) in complessivi 5.963 milioni di euro. Di questi, 3.186 milioni sono destinati al finanziamento delle risorse spettanti alle regioni per l'esercizio delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge 59/1997 (il cosiddetto federalismo amministrativo); tra questi, 1.181 milioni di euro sono le risorse trasferite per il trasporto pubblico locale (articolo 9 del Dlgs 422/1997). Le risorse destinate all'edilizia sanitaria pubblica sono quantificate (nella tabella 1 allegata al decreto legge 78/2010) in 800 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e in 1.800 milioni per l'anno 2012 (somma quest'ultima che corrisponde allo stanziamento di bilancio operato con la legge finanziaria per il 2010). Sul fronte del trasporto pubblico locale si ricorda che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010, dispone l'abrogazione del comma 302 dell'articolo 1 della legge 244/2007 il quale, con decorrenza 2011, stabiliva la sostituzione dei trasferimenti statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale con un incremento della quota regionale di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Le risorse per il trasporto pubblico locale continuano, quindi, a essere corrisposte secondo la normativa vigente come trasferimenti (anziché essere trasformati in fiscalità) e rientrano perciò – in assenza di esplicita esclusione – nell'ammontare complessivo su cui effettuare i tagli.
Trasporto pubblico regionale ferroviario, contratti di servizio (articolo 1, comma 7). L'erogazione delle risorse per il trasporto pubblico locale su ferro (articolo 25, commi 1 e 2, del decreto legge 185/2008, è subordinata alla dimostrazione dell'adozione delle misure di razionalizzazione ed efficientamento e alla dimostrazione degli effetti positivi correlati a tali misure. La dimostrazione deve essere effettuata entro il primo semestre 2011.
Utilizzo risorse del Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate) destinate alla programmazione regionale per interventi di edilizia sanitaria pubblica (articolo 1, comma 6). Il comma destina a interventi di edilizia sanitaria pubblica una quota pari a 1.500 milioni di euro, per il 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas) destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E.