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Questo articolo è stato pubblicato il 29 novembre 2010 alle ore 14:00.

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RISCATTO
Recupero immediato quando si perde il lavoro
Cosa succede, per chi è iscritto a un fondo pensione, se perde il posto di lavoro? Oppure se entra in mobilità o viene messo in cassa integrazione? Domande che, purtroppo, complice la crisi economica scoppiata nel 2008 (a seguito di quella finanziaria agganciata al flop dei derivati subprime) molti lavoratori italiani sono stati costretti a porsi negli ultimi mesi.
La fotografia scattata da Assofondipensione, l'Associazione che riunisce i fondi pensione italiani, mostra che nei primi dieci mesi del 2010 tra licenziati e cassaintegrati sono circa 40mila le persone uscite "tecnicamente" da un fondo previdenziale di categoria.

Le norme stabiliscono che è possibile riscattare il 50% del capitale in caso di cessazione di attività lavorativa con inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi, oppure se il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione o alla mobilità.
Se invece il periodo di inoccupazione (dovuto alla cessazione dell'attività lavorativa) supera i 48 mesi si ha accesso al 100% del montante previdenziale.
Il riscatto integrale può essere richiesto, inoltre, in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. In caso di premorienza, il riscatto può essere esercitato dagli eredi o dai diversi soggetti designati. Gli statuti dei singoli fondi, inoltre, possono annoverare altre forme di riscatto possono essere previste se l'iscritto perde i requisiti (per esempio un impiegato nominato dirigente).

Le norme tutelano dunque chi ha iniziato a costruire, mattone su mattone, una posizione individuale di secondo pilastro ai fini previdenziali e che, nella malaugurata conseguenza di una perdita del posto del lavoro, può rientrare in possesso della liquidità accantonata per far fronte ad esigenze più impellenti rispetto all'assegno pensionistico futuro.
Restando in ambito lavorativo, cosa succede invece se un lavoratore dipendente, già iscritto a un fondo di categoria, cambia lavoro? Deve restare iscritto al vecchio fondo o invece può o deve cambiare? L'impianto normativo previdenziale disciplina anche le casistiche legate alla portabilità da un fondo all'altro.

In linea generale la portabilità del montante maturato da un fondo all'altro è ammessa con il vincolo di essere iscritti a uno stesso fondo almeno per due anni. Questo avviene per tutelare le gestione e la stabilità finanziaria del fondo. Dopo 24 mesi, pertanto, il contribuente può trasferire la posizione individuale maturata (Tfr, eventuali contributi del lavoratore e del datore di lavoro, rivalutazione finanziaria) presso un'altra forma di previdenza complementare (fondo aperto o piano individuale pensionistico).

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