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Questo articolo è stato pubblicato il 05 marzo 2012 alle ore 09:39.

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«L'imposta di bollo vigente è a carico della banca». Con questa clausola le banche si sono spesso accollate il relativo onere nei contratti di conto deposito (come evidenziato nella tabella sopra riportata), sgravando il cliente dal bollo senza nemmeno specificare quale fosse il suo ammontare. Poiché in materia d'imposta di bollo la rivalsa è facoltativa, la rinuncia incondizionata concordata in sede contrattuale dovrebbe rendere non modificabile la pattuizione fino alla scadenza del vincolo. Con il passaggio anche dei conti deposito al bollo proporzionale, è probabile che la facile generosità delle banche sia ora in alcuni casi ritrattata proponendo la modifica delle condizioni contrattuali. In tal caso, è opportuno sottolineare, come ricordato spesso anche dall'Arbitro bancario-finanziario (Abf), che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dall'articolo 118 del Tub (Testo unico bancario), in quanto eccezione alla regola generale della sua immodificabilità senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, e non può spingersi sino al punto di introdurre condizioni nuove o di sovvertire quelle esistenti, in modo tale da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale. Equilibrio che, nel caso dei conti deposito, poggia sull'incondizionato accollo da parte della banca dell'onere relativo al bollo vigente.

Per il momento, secondo quanto risulta a Plus24, la più sollecita a inviare una comunicazione ufficiale ai clienti è stata Banca Ifis, che ha ribadito che continuerà a farsi carico del bollo su Remdimax per tutto il 2012.

Ma in generale intermediari e clienti attendono ora il decreto ministeriale di attuazione previsto dal Dl 201/2011. In ogni caso, anche in assenza di tale provvedimento, le banche devono liquidare il nuovo bollo a partire dal 1° gennaio 2012 sia sulle rendicontazioni periodiche trasmesse (ad esempio, con cadenza mensile), che sui rapporti chiusi. La periodicità di rendicontazione concordata nel contratto determina l'ammontare dell'imposta dovuta, calcolata in percentuale (0,10% annuo per il 2012 e 0,15% a decorrere dal 2013) e riparametrata in ragione della durata del periodo rendicontato. In ogni caso, la comunicazione relativa ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione, mentre l'imposta è comunque dovuta una volta all'anno e alla chiusura del rapporto (nota 3-ter, articolo 13 della Tabella del Dpr 642/1972).

Per i conti di deposito, soggetti alla trasparenza bancaria, il rendiconto è comunque trasmesso con riferimento alla chiusura del 31 dicembre. Pertanto, non dovrebbero esserci problemi per i rapporti vincolati sorti prima del 2012, anno a partire dal quale si applica il bollo proporzionale limitatamente, quindi, ai periodi rendicontati dal 1° gennaio 2012.

Il capitale di riferimento dovrebbe essere rappresentato dal saldo del conto deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato. Questa è stata anche la precedente scelta delle Entrate (circolari 40 e 46 del 2011), anche se il saldo medio del periodo sarebbe un parametro più equo per la nuova "mini-patrimoniale" ed eviterebbe la sottrazione all'imposizione dei prelevamenti effettuati a ridosso delle date di rendicontazione.

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