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Questo articolo è stato pubblicato il 10 luglio 2012 alle ore 17:55.

La movimentazione dei conti correnti riflette le difficoltà delle famiglie e delle imprese durante la crisi. Diminuzione del reddito e ritardi nei pagamenti intaccano dapprima la ricchezza, se disponibile, e aumentano il ricorso agli sconfinamenti, anche perché ottenere nuovi affidamenti di questi tempi non è facile.

In questo scenario il 1° luglio è entrata in vigore la nuova disciplina sulla remunerazione di fidi e sconfinamenti, disposta dall'articolo 117-bis del Tub. Il sigillo definitivo l'ha posto il decreto d'urgenza emesso il 30 giugno dal ministro dell'Economia, sostitutivo della delibera che il Cicr avrebbe dovuto adottare entro il 31 maggio. Un ritardo che ha obbligato le banche, a ridosso dell'entrata in vigore, ad assumere soluzioni provvisorie. Scorrendo i fogli informativi relativi ai conti correnti e alle aperture di credito pubblicati il 2 luglio sui siti delle principali banche, colpisce la generosità dei maggiori gruppi (UniCredit, Intesa-Sanpaolo e Mps) che hanno azzerato il costo della commissione d'istruttoria veloce sugli sconfinamenti (Civ), sia sugli scoperti di conto che sugli extrafidi. Una soluzione transitoria in attesa del provvedimento che è stato reso noto il 4 luglio scorso, pur essendo datato 30 giugno 2012. Nei prossimi giorni c'è quindi da aspettarsi la fine della magnanimità e l'aggiornamento in termini onerosi delle condizioni.

Le nuove norme spostano gran parte dell'onere dello sconfinamento sul tasso d'interesse, che avrebbe la funzione di disincentivare lo sconfinamento e coprire il costo del rischio, mentre la commissione di istruttoria veloce (Civ) dovrebbe coprire i soli costi per svolgere la pratica, se e quando è svolta. Ma è proprio la Civ a presentare le maggiori problematicità, soprattutto perché può essere applicata tutte le volte che le procedure interne della banca prevedono lo svolgimento di un'istruttoria veloce per la concessione di uno sconfinamento, senza che sia contemplato alcun limite alla moltiplicazione dell'onere sugli scoperti. Si presume poi che l'istruttoria veloce sia stata portata a termine senza che la banca debba dimostrare di averla fatta. Una moltiplicazione degli addebiti per sconfinamenti multipli, che stona con l'obiettivo dichiarato dal legislatore di rendere l'onere agevolmente comparabile e predeterminabile ex ante dal cliente.

Sul piano pratico saranno solamente i tassi soglia fissati ai fini dell'usura (legge 108/1996) a porre un tetto alle commissioni sugli scoperti di conto, soprattutto su quelli di minore importo. Il confronto con il tasso soglia è effettuato utilizzando il tasso effettivo globale (Teg), calcolato sommando il tasso annuo nominale (Tan) e l'incidenza percentuale determinata dal rapporto tra la somma commissioni d'istruttoria veloce e lo scoperto massimo. Per esempio, se è dovuta una Civ di 30 euro a fronte di uno scoperto di 600 euro, l'incidenza degli oneri è pari al 5% (30/600x100) e, rispetto all'attuale tasso soglia di 22,10%, sarebbe compatibile solo con un tasso di sconfino non superiore al 17,10%, diversamente l'interesse sarebbe usurario.

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