Finanza e Mercati Plus24Mutui e prestiti, come si verifica l'usura sopravvenuta
Mutui e prestiti, come si verifica l'usura sopravvenuta
Ok l'interesse (pagato su mutui, prestiti, leasing e cessioni del quinto dello stipendio o della pensione) è giusto. Chi si rivolge a una banca per avere un finanziamento non sempre ha questa impressione. Ma se sia o meno giusto non è la questione che occorre porsi quando si parla di tassi di interesse.
La questione è quanto si discostano dalle medie espresse dal mercato e quando e come è possibile individuare se gli scostamenti sono eccessi. In quei casi si possono avere conseguenze diverse a seconda dei casi. Plus24 di sabato primo febbraio ha trattato la questione dell'usura sui tassi di interesse spiegando quando diventano illegali i tassi praticati da soggetti del circuito legale (banche e finanziarie), come risvolto di fenomeni legati all'ordinarietà delle questioni che affrontano gli investitori, non delle questioni del circuito propriamente criminale.
Quando il tasso è legale, quando non lo è
Un tasso di interesse che è perfettamente legale quando il finanziamento è stato concesso, può diventare illegale successivamente? Oppure può essere fin dall'inizio usuraio un finanziamento che sembra invece in regola? La risposta è sì in entrambi i casi. Nel primo si parla di usura sopravvenuta, nel secondo di usura preventiva. Vediamo le definizioni che dà Giuseppe Romano di Consultique di questi due fenomeni: «L'usura preventiva, detta anche originaria, si verifica se alla data di stipula del finanziamento il Taeg (tasso annuo effettivo globale) supera il tasso soglia (il Tsu, che è il tasso medio dei prestiti rilevato nel trimestre dalla Banca d'Italia - tasso effettivo globale medio o Tegm - maggiorato di una percentuale massima fissata dalla legge, ndr). Inoltre siamo in presenza di usura preventiva anche quando il tasso di mora è maggiore del Tsu. In effetti si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte costituzionale 25 febbraio 2002 n. 29 e D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1). Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c.)».
Quando scatta l'usura sopravvenuta
Spiega Romano che «l'usura sopravvenuta, invece, si verifica quando i tassi pattuiti diventano superiori ai tassi soglia in un momento successivo alla stipula per effetto dell'abbassamento di questi ultimi per mutate condizioni di mercato (es. chi ha un mutuo a tasso fisso ed inizia un repentino crollo dei tassi di interesse). Nel caso in cui gli interessi originariamente pattuiti al di sotto del tasso soglia superino tale limite nel corso del rapporto comporta l'inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti tale limite e, di conseguenza, il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato di tempo in tempo. Tali principi si devono applicare anche a tutti i rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge sull'usura (legge 108/1996) sia in relazione ai contratti stipulati tra le parti sia in relazione ad eventuali titoli giudiziali conseguiti».