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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2011 alle ore 07:04.

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Escluse dallo spesometro le operazioni fuori campoEscluse dallo spesometro le operazioni fuori campo

di Benedetto Santacroce
Lo "spesometro" svela le sue carte e si prepara per tempo al primo appuntamento dichiarativo del 31 ottobre 2011 con numerosi chiarimenti e semplificazioni applicative. In particolare, la circolare 24/E di ieri dell'agenzia delle Entrate limita, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione alle sole operazioni rilevanti ai fini Iva e quindi esclude a priori le operazioni fuori campo; inoltre, cambiando orientamento rispetto alle risposte fornite a gennaio nell'ambito di Telefisco, esclude dal monitoraggio tutte le operazioni intracomunitarie già inserite nei modelli Intrastat; infine, disegna i soggetti inclusi e quelli esclusi, portando fuori dall'obbligo gli enti non commerciali per le operazioni istituzionali e i contribuenti minimi.

Operazioni incluse e escluse
In relazione all'ambito applicativo della norma, la circolare ne limita notevolmente l'operatività. La comunicazione, infatti, riguarderà solo le operazioni rilevanti ai fini Iva, vale a dire solo quelle operazioni che rispettino contestualmente i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali dell'imposta. Questo comporta che risulteranno escluse tutte le operazioni fuori campo (ad esempio, saranno escluse dall'obbligo tutte le prestazioni di servizio rese nei confronti di committenti non residenti). Per le operazioni miste (in parte imponibili e in parte fuori campo) l'obbligo scatterà solo quando la parte rilevante supererà il limite di 3mila o 3.600 euro (si pensi ad esempio ai trasporti internazionali di persone su nave per i quali la parte rilevante è solo il 5% dell'intera operazione).

La circolare chiarisce poi che l'obbligo si estende anche alle triangolari con esportazione o alle triangolari comunitarie, limitatamente alle transazioni che avvengono tra operatori economici nazionali. Pertanto, ad esempio, in caso di triangolare comunitaria (articolo 58 del Dl 331/93), sarà soggetta a monitoraggio la cessione che avviene tra i due operatori nazionali; sarà invece esclusa l'operazione che si realizza con l'ultimo cessionario comunitario che, a sua volta, sarà monitorata con il modello Intrastat. Incluse nell'adempimento anche le cessioni effettuate nei confronti di un esportatore abituale (articolo 8, comma 1, lettera c del Dpr 633/72). Vengono ricomprese nell'adempimento anche le operazioni a reverse charge e le operazioni soggette al regime speciale del margine.

Soggetti inclusi e esclusi
Sul piano soggettivo la circolare include nell'obbligo, tra gli altri, tutti gli enti non commerciali che realizzano operazioni attive e passive di tipo commerciale. Per questi l'assolvimento dell'obbligo potrebbe essere complicato dal fatto che il più delle volte i contratti di acquisto di beni e servizi assolvono contemporaneamente a funzioni commerciali e istituzionali.

L'obbligo di comunicazione si rivolge, inoltre, anche alle banche e agli enti finanziari che si avvalgono della dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36 bis del Dpr 633/72. Infine, sono obbligati ad assolvere l'obbligo anche i contribuenti che utilizzano il regime per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo («forfettini»). Al contrario di questi ultimi, i contribuenti "minimi" sono esclusi dall'obbligo della comunicazione.

Pagamenti elettronici
In riferimento al Dl 70/2011 che ha introdotto la semplificazione di escludere dalla comunicazione le operazioni che si realizzano nei confronti di consumatori finali (non soggetti passivi Iva) e che vengono regolate da questi ultimi con carte di credito, di debito e prepagate, la circolare sottolinea che l'esclusione riguarda solo i pagamenti fatti con carte emesse da operatori finanziari residenti in Italia o che vi abbiano una stabile organizzazione.

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