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Questo articolo è stato pubblicato il 30 giugno 2011 alle ore 15:34.

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Paletti sulla legge Pinto per i risarcimenti, piano di smaltimento dell'arretrato civile con incentivi per i tribunali "meritevoli", modifiche al Codice di procedura penale. La manovra all'esame del Consiglio dei ministri contiene un nutrito pacchetto di misure sul fronte della giustizia, giocato in una chiave di recupero di efficienza. Il provvedimento si rifà in buona parte a pezzi di intervento sparsi in disegni di legge di iniziativa del Governo e già presentati in Parlamento.

I risarcimenti
Sul fronte della riforma della legge Pinto, per esempio, trova spazio un ampio stralcio di quanto stabilito in sede di originarie misure per il processo breve. Così, vengono codificati i termini di durata massima di ogni grado di giudizio che, se oltrepassati, danno luogo al risarcimento a carico dello Stato. E quindi due anni per ogni grado (primo, appello e Cassazione) più un altro per ogni successivo grado di giudizio in caso di rinvio e possibilità per il giudice di aumentare fino alla metà i termini. Priva di interesse poi l'istanza di equa riparazione se non preceduta, nei sei mesi che precedono la scadenza dei termini per ogni grado, da una istanza al giudice di sollecita definizione.

L'arretrato
Il capo dell'ufficio giudiziario dovrà preparare ogni anno un programma di smaltimento dell'arretrato i cui risultati saranno valutati in sede di conferma dell'incarico direttivo. Nei procedimenti civili pendenti in Cassazione e in appello (questi ultimi da almeno 2 anni) prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 la cancelleria dovrà avvisare le parti interessate di presentare un'istanza di trattazione, pena l'estinzione. Rimodulato poi anche il contributo unificato sia nei giudizi ordinari civili sia in quelli amministrativi, con aumenti sino alla metà in tutti i casi in cui l'avvocato non indica i propri indirizzi di elettronica certificata e il proprio recapito fax oppure quando omette di indicare il proprio codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.

Il maggiore gettito derivante dalle misure dovrà rimanere nell'ambito giudiziario in un Fondo dedicato, per la realizzazione di interventi urgenti. Al medesimo Fondo potranno attingere (per spese di giustizia, di assunzione di magistrati, di personale amministrativo e di funzionamento) gli uffici giudiziari virtuosi, quelli cioè che, sulla base di un elenco steso dai Csm giudiziari, amministrativi e tributari, sono stati in grado di ridurre l'arretrato nella misura di almeno il 10% rispetto all'anno precedente.

Contributo unificato e fondi
Ogni anno il ministro presenterà al Parlamento una relazione sullo stato delle spese di giustizia con un monitoraggio delle spese del semestre precedente. Se emergeranno scostamenti rispetto alle risorse stanziate queste saranno trovare attraverso un innalzamento del contributo unificato.

Con l'obiettivo di conseguire un risparmio, cambiano anche le norme sulla pubblicità delle sentenze penali sui giornali: ne verrà esclusa la pubblicazione sia per esteso sia dei soli estremi. In materia di procedura penale, viene riscritto l'articolo 420 bis del Codice che disciplina il caso del rinvio dell'avviso dell'udienza preliminare quando è provato che l'imputato non ne ha avuto conoscenza.

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