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Questo articolo è stato pubblicato il 12 gennaio 2012 alle ore 15:37.

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Il sistema tributario elvetico riflette la forma federalista dello Stato (Confederazione), nel cui ambito il prelievo fiscale è attuato dallo Stato, dai Cantoni e dai Comuni. La Confederazione e il Cantone possono riscuotere imposte dello stesso genere, nello stesso periodo temporale e in capo allo stesso soggetto passivo. Infatti tra Confederazione e Cantone non vige il divieto di doppia imposizione mentre tale divieto opera per evitare la doppia imposizione intercantonale.

Nell'ambito della potestà impositiva, la Confederazione riscuote soltanto le imposte previste dalla Costituzione federale mentre i Cantoni possono liberamente scegliere le imposte da prelevare, tranne quelle espressamente vietate dalla Confederazione.

Ne consegue che la pressione fiscale è difforme sul territorio statale e varia tra Cantone e Cantone. Una particolarità del sistema fiscale svizzero è il fatto che, in gran parte dei casi, è il cittadino che si pronuncia, attraverso referendum obbligatori o facoltativi, sulla determinazione delle tariffe, delle aliquote e dei coefficienti d'imposta. Altra nota di rilievo, è l'attuazione di un sistema di informazione fiscale sin dalla primissima infanzia. La Confederazione ha inserito la materia fiscale nell'ordinamento scolastico, come parte integrante dell'educazione civica. Il materiale normativo e didattico viene fornito gratuitamente dall'autorità fiscale centrale a tutte le scuole di qualsiasi ordine e grado.

La classificazione delle imposte
Le imposte si distinguono in federali, cantonali e comunali. Le imposte federali contemplano tipologie di imposte dirette (imposte di reddito sull'utile, sulla sostanza e sul capitale) e imposte indirette (imposte sul consumo, sul possesso o sul dispendio). L'imposta federale sul reddito delle persone fisiche colpisce il reddito complessivo delle persone dimoranti in Svizzera. Per dimorante si intende una persona che svolga un'attività lucrativa nella Confederazione per almeno 30 giorni all'anno o che risieda in Svizzera per almeno 90 giorni annui. Dal reddito complessivo lordo vengono dedotte le spese occorse per il suo conseguimento e altre deduzioni generali (contributi, interessi passivi). L'aliquota legale massima, fissata dalla Costituzione, è pari all'11,5 per cento.

L'imposta sull'utile delle persone giuridiche
L'imposta sull'utile delle persone giuridiche è applicata nella misura dell'8,5 per cento nei confronti delle società di capitali e delle cooperative. Le società di partecipazioni beneficiano di una riduzione dell'imposta consistente nel rapporto tra il ricavo netto della partecipazione e l'utile netto complessivo. Per tale ragione le holding con il 100% di partecipazioni non pagano l'imposta sull'utile. Le associazioni, le fondazione e le altre corporazioni scontano la suddetta imposta nella misura del 4,25%.

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