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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:43.
Il nuovo coefficiente – 160 - da moltiplicare per la rendita catastale al fine di determinare la base imponibile sulla quale calcolare la nuova imposta sulla casa dovrà essere utilizzato anche per il calcolo dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa?
No per l'acquisto della prima casa (registro ipotecarie e catastali ) si applica ancora il vecchio coefficiente. Solo ai fini IMU il coefficiente per le abitazioni è stato aumentato da 100 a 160.
Assieme a mia moglie sono proprietario della prima casa di abitazione, si tratta di un immobile di recente costruzione acquistato a luglio 2010 e ubicato in comune della provincia di Bologna; la rendita catastale certificata dall'Agenzia del Territorio è di € 1.328, il mio dubbio è relativo al meccanismo di rivalutazione della rendita, ossia se la maggiorazione del 60% sia da intendersi uguale per tutti gli immobili, vecchi e nuovi, oppure se sono previste modulazioni di questo moltiplicatore in rapporto all'età dell'immobile (anno di costruzione).
La rivalutazione della rendita (coefficiente 160) si applica per tutte le abitazioni anche di recente costruzione e accatastamento).
Come è noto con effetto dal 2012 l'Ici per le seconde abitazioni sarà sostituita dall'Imu che ingloba anche la componente immobiliare dell'Irpef e delle addizionali. Si chiede di conoscere se la rendita catastale, aggiornata con i nuovi coefficienti di rivalutazione, relativa alla seconda casa di abitazione potrà essere portata in deduzione dal reddito complessivo ai fini Irpef, così come in atto praticato per l'abitazione principale.
L'Imu sostituisce oltre l'Ici anche l'Irpef per i redditi fondiari (per i fabbricati non locati). Pertanto se la seconda casa non è locata, dal 2012 non sarà più dovuto l'Irpef calcolata sulla rendita catastale aggiornata aumentata di un terzo. In dichiarazione dei redditi sarà prevista, probabilmente, una detrazione corrispondente al reddito così determinato (le modalità della dichiarazione devono ancora essere determinate). Si ricorda che i nuovi moltiplicatori delle rendite (160 per le abitazioni) valgono solo per l'Imu.
Le rivalutazioni delle rendite catastali (160,140 ecc) vanno sommate alle rendite precedenti? Perchè vengono chiamati moltiplicatori?
Ai fini Imu, il calcolo dell'imponibile si effettua partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicando (per questo si chiamano moltiplicatori) tale importo per i coefficienti determinati nel D.L. n. 201/'11.
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