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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:43.
Chi è proprietario di un unico immobile (ereditato dai suoi genitori) ma non lo abita, in quanto per ragioni di lavoro e stato costretto a trasferirsi in un'altra città dove abita in casa in affitto, perché gli viene considerata fiscalmente seconda casa l'unico immobile che possiede su tutto il territorio Nazionale
L'immobile in cui non si risiede ha lo stesso trattamento della seconda casa. Quindi si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76%. I comuni nell'ambito della propria potestà regolamentare potranno prevedere un trattamento di favore anche per le abitazioni possedute dai lavoratori all'estero ma si tratta di una facoltà che rientra nella loro autonomia impositiva.
Risulto proprietario per 1/3 insieme a mio fratello e mia mamma della casa che era di mio padre deceduto. Essendo io e mio fratello proprietari di altre case dove abbiamo le nostre residenze, dobbiamo pagare l'imu sull'abitazione in questione dove tra l'altro mia mamma abita ed ha la residenza e sulla quale ha sempre pagato lei l'ci fino a che è stato in vigore sulla prima casa?
La madre ha acquisito, mortis causa, il diritto di abitazione sull'intera casa (come coniuge superstite). Cosi come con l'Ici anche l'Imu è sulla casa è interamente dovuta dalla madre residente con le agevolazioni prima casa (0,4% e detrazione di 200 euro), mentre i due figli non devono l'IMU su tale abitazione
Perché dite che la manovra Monti ha abrogato la disposizione che equiparava all'abitazione principale le case concesse in uso gratuito a parenti?
Nell'art.13 comma 13 si legge: " Restano ferme le disposizioni dell'art.14 comma 6 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23". Questo comma conferma la potestà regolamentare degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto n. 446/1997 anche per i nuovi tributi. L'art. 59 recita che i comuni possono, con regolamento, considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Sommando il tutto io avevo capito che i comuni potevano confermare una eventuale equiparazione già regolamentata.
Ho sbagliato?
I comuni potrebbero abbassare l'aliquota del 0,76 % fino al 0,46 % solo per alcune tipologie di abitazioni (per esempio quelle in oggetto) oppure se deliberano un abbassamento dell'aliquota base questo deve valere per tutti i tipi di abitazione indistintamente?
Chiedo ancora: resta consentito ai comuni abbassare senza limitazioni l'aliquota per le abitazioni affittate a canone concordato agli studenti universitari (art.5 comma 3 della legge 431/98 )?
La disciplina dell'Imu prevede che per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario ha la dimora abituale e la residenza anagrafica. Occorrono i due requisiti. E' chiaro che l'abitazione concessa in uso gratuito ai familiari non è in genere quella in cui si ha la residenza anagrafica. Questa è una novità dell'IMU e, come tale, supera la normativa previgente. Tuttavia i comuni nell'ambito della propria potestà regolamentare potranno prevedere un trattamento di favore anche per le abitazioni date in uso ai familiari, ma tale facoltà non è prevista dalla legge come prima. Il comune in ogni caso può limitare sempre l'applicazione di aliquote ridotte anche solo per alcune fattispecie di abitazioni e non necessariamente per tutte, comprese quelle affittate a canone concordato a studenti universitari.
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