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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:43.
La casa in cui abito è stata acquistata prima del matrimonio da mio marito con cui sono in regime di comunione dei beni. Io sono proprietaria di una casa acquistata come nuda proprietà e attualmente abitata da mia madre in usufrutto, come viene considerata ai fini Imu quest'ultima casa?
Nel caso di specie l'Imu è dovuta dall'usufruttuario e non dal nudo proprietario. Pertanto se la madre ha residenza nell'abitazione, L'Imu si applicherà con l'aliquota prevista per l'abitazione principale (o,4% e detrazione di 200 euro).
L'articolo 8 del decreto legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale, che viene richiamato anche dall'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (manovra Monti) prevede che l'Imu sostituisca l'Irpef per gli immobili non locati. Non v'è dubbio che l'abitazione principale, ora soggetta a Imu, sia un immobile non locato. Con la precedente normativa Irpef la rendita catastale dell'abitazione principale faceva parte del reddito imponibile Irpef (rigo 11 del prospetto di liquidazione del modello 730/2011 redditi 2010), mentre era prevista una deduzione per abitazione principale di pari importo (rigo 12 del medesimo prospetto). Si chiede se con la nuova normativa Imu il reddito dei fabbricati (rigo 3 del citato prospetto mod.730) sarà indicato al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e del box di pertinenza e nel contempo eliminata la deduzione per abitazione principale.
Si precisa innanzitutto che l'Imu sostituirà l'Irpef sugli immobili non locati solo a partire dal 2012 (modello Unico 2013). Si ritiene inoltre che, in ragione della entrata in vigore dell'Imu, la rendita catastale dell'abitazione principale non debba più concorrere alla formazione del reddito complessivo e conseguentemente la stessa non dovrà più essere dedotta dal reddito complessivo.
La rivalutazione catastale del 60% avrà ricadute anche sull'importo delle imposte di registro, in caso di acquisto di una casa?
La risposta è negativa. Dal 2012, l'aumento medio del 60% dei valori catastali dei fabbricati vale ai soli fini dell'imposta municipale (Imu).
Sto per acquistare una prima casa con rendita catastale di 1.850 euro. Poiché abbiamo già fissato il rogito per questo mese e calcolato con il notaio circa 8mila euro di tasse, vorrei sapere come impatta la rivalutazione catastale sulle spese da sostenere.
Nessun aumento del valore imponibile è previsto per le imposte sull'acquisto dell'abitazione nel 2012 (registro, ipotecarie e catastali ). La rivalutazione dei coefficienti previsti nell'articolo 13 del Dl 201/2011 (legge 214/2011), vale solo per l'Imu.
La rivalutazione catastale del 60% avrà ricadute anche sull'importo delle tasse di registro, in caso di acquisto di una casa?
No. La rivalutazione dei coefficienti catastali vale solo ai fini Imu. Viceversa per le imposte sui trasferimenti, ivi comprese le imposte sull'acquisto della casa, restano fermi i vecchi coefficienti previsti a fin dell'imposta di registro (coefficiente 110 per le abitazioni e non 160 come per l'IMU).
Scrivo per avere un'informazione in merito alla nuova Ici, verranno rivalutate le rendite catastali anche degli immobili nuovi?
Io e mio marito abbiamo comprato a dicembre 2010 un appartamento in una nuova costruzione credo che la nostra rendita sia coerente con gli attuali prezzi di mercato e quindi non ritengo corretta l'applicazione dello stesso metodo rivalutazione catastale che verrà applicato agli immobili aggiornati a fine anni novanta.
Purtroppo ai fini Imu e rendite catastali vengono aumentate (coefficiente moltiplicatore di 160 invece che 100) anche se si tratta di fabbricato di recente accatastamento con una rendita già in linea con i valori di mercato.
La rivalutazione catastale, per il calcolo della nuova Ici, riguarda anche gli immobili di recente costruzione?
Si riguarda tutti gli immobili soggetti ad IMU e quindi anche gli immobili di recente costruzione (la paga anche l'impresa di costruzioni che non ha ancora venduto l'immobile nuovo).
Abito a Genova e vorrei chiarimenti in merito al nuovo moltiplicatore della rendita per il conteggio Ici. Vorrei sapere se questo moltiplicatore lo si deve utilizzare anche per l'imposta di registro al momento dell'acquisto di un nuovo immobile o se la percentuale di riferimento (tre o dieci percento) si calcola sempre sulla rendita per 105.
Attualmente la rivalutazione delle rendite riguarda solo l'Imu e non anche le imposte sui trasferimenti.
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