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Questo articolo è stato pubblicato il 12 settembre 2012 alle ore 06:40.

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Nel caso in cui il contribuente proceda a integrare il quadro RW entro il termine per l'accertamento e in assenza di avvenuta contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria, la sanzione dovuta è quella fissa di 258 euro e non quella proporzionale prevista dal decreto legge 167 del 1990. Ciò analogamente a quanto previsto in materia di integrazione "spontanea" del modello Unico in caso di mancata indicazione dei costi black list. È questa l'indicazione che emerge dalla norma di comportamento n. 185 emanata ieri dalla apposita Commissione della Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il tema, come noto, è estremamente delicato e di stretta attualità in considerazione, prima di tutto, della prossima scadenza dichiarativa e poi alla luce della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia da parte della Ue proprio con riferimento all'eccessiva onerosità delle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale, in considerazione della totale assenza di conseguenze reddituali derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW ovvero dalla sua incompletezza.
Nella sostanza, il ragionamento che viene svolto nella norma di comportamento si incentra su un parallelismo tra le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate con riferimento alla mancata evidenziazione dei costi black list all'interno del modello Unico.
Va subito evidenziato che se non fosse condiviso quanto sostenuto dalla suddetta norma di comportamento, allora il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni relative alle norme in materia di monitoraggio fiscale sarebbe completamente asistematico rispetto alle regole di carattere generale. Come illustrato nella norma di comportamento, vi sarebbe altrimenti in primo luogo una completa assenza di proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione potenzialmente applicabile che, nella misura minima, è fissata nel 10 per cento degli importi non evidenziati nelle sezioni II e III del quadro RW. Inoltre, secondo la rigida interpretazione fornita dall'amministrazione finanziaria, non sarebbe nemmeno possibile procedere entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione del modello Unico alla integrazione della dichiarazione mediante l'inclusione del quadro RW laddove lo stesso non sia stato originariamente inserito. In generale, invece, la sanzione prevista per la presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario è di 258 euro.
Inoltre, le violazioni di specie appaiono del tutto assimilabili, come già osservato, a quelle in materia di mancata evidenziazione dei costi black list nella dichiarazione dei redditi per le quali il comma 3 bis dell'articolo 8 del Dlgs 471 del 1997 prevede, in caso di integrazione spontanea della dichiarazione entro i termini di accertamento per il periodo di imposta e di assenza di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, la debenza di una sanzione pari a 258 euro.
In linea con questi principi, e alla luce delle contestazioni formulate dalla Ue nei confronti dello Stato italiano, la norma di comportamento afferma che, per motivi di ordine logico sistematico, si rende possibile sanare la mancata compilazione del quadro RW ovvero la sua incompletezza provvedendo, entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta – purché non sia stata avviata una attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria – al pagamento della sanzione fissa di 258 euro ulteriormente riducibile, peraltro, laddove l'integrazione in questione avvenga entro il termine previsto per l'effettuazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997. Una volta effettuata tale sanatoria, il contribuente eviterà anche l'applicazione della misura della confisca, avendo sanato la violazione principale.
Un'ulteriore particolarità, esaminata nella norma di comportamento 185 dell'Aidc, riguarda la mancata o incompleta compilazione della sezione III del quadro RW, quella dedicata ai trasferimenti Italia-estero ovvero estero-Italia effettuati mediante intermediari residenti. In questo caso, infatti, si tratta di dati che sono già a disposizione dell'amministrazione finanziaria e che alla stessa vengono trasmessi dagli intermediari medesimi. Quindi, alla luce delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente in merito al divieto di richiedere dati già a disposizione dell'Erario ovvero in considerazione di recenti disposizioni normative, diviene altresì sostenibile che la mancata compilazione della sezione III del quadro RW non debba essere in alcun modo sanzionabile.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 471
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5


Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO I - Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto CAPO III - Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto


Decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 472
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5


Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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