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Questo articolo è stato pubblicato il 12 settembre 2012 alle ore 06:40.

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A completamento di tale principio appare possibile altresì affermare che la mancata compilazione della sezione III del quadro RW, nei casi in cui i trasferimenti in questione siano effettuati dall'Italia all'estero ovvero dall'estero all'Italia con l'intervento di intermediari residenti in Italia, possa non essere in alcun modo sanzionabile. Ciò in quanto:
–esiste una previsione di carattere generale – contenuta nell'articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000 – in base alla quale al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria;
–tale principio è stato ulteriormente rafforzato mediante la previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 70 del 2011 in base alla quale «i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni»;
–indirettamente, il decreto legge n. 70 del 2011, seppure in tema di comunicazioni Iva, esonera i contribuenti dal fornire informazioni all'amministrazione finanziaria laddove determinate operazioni vengano registrate direttamente da parte degli intermediari finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, comma 6, del Dpr n. 605 del 1973;
–analogo principio di carattere generale può essere desunto dal disposto dell'articolo 6, comma 5 bis, del Dlgs n. 472 del 1997 in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. In tale ipotesi, infatti, il controllo è assicurato dal flusso dei dati comunicati all'amministrazione finanziaria da parte degli intermediari residenti.
Va inoltre tenuto in considerazione come, per effetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge n. 201 del 2011, a far data dal 1º gennaio 2012, tutti gli operatori finanziari siano tenuti alla comunicazione periodica dei dati di natura finanziaria relativi ai rapporti di cui all'articolo 7, comma 6, del già menzionato Dpr n. 605 del 1973. In tale accezione appaiono rientrare sicuramente quelle movimentazioni dall'Italia all'estero e dall'estero all'Italia nelle quali sono intervenuti intermediari residenti.
Di conseguenza, laddove la mancata compilazione della sezione III del quadro RW non sia stata sanata – in quanto correlata alla mancata compilazione della sezione II del medesimo quadro – con il pagamento della sanzione di euro 258, riguardo alla specifica violazione di mancata compilazione della sezione III non sembrerebbero essere applicabili sanzioni in ragione della piena e potenziale disponibilità dei dati relativi ai trasferimenti Italia-estero, ovvero estero-Italia, nei quali siano intervenuti intermediari finanziari residenti. I dati da indicare nella sezione III del quadro RW risultano essere conosciuti dall'amministrazione finanziaria indipendentemente dall'obbligo dichiarativo.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 471
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5


Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO I - Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto CAPO III - Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto


Decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 472
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5


Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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