Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 12 settembre 2012 alle ore 06:40.

My24

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La Commissione
I COMPONENTI
Marco Piazza
(Presidente)
Stefano Poggi Longostrevi (Vicepresidente)
Mario Bono
Giulio Boselli
Paolo Centore
Nino Clerici
Giorgio Confente
Alberto Di Vita
Annalisa Donesana
Francesco Gerla
(Segretario)
Duilio Liburdi
Marco Peverelli
Antonio Tomassini
Andrea Vasapolli
Paolo Vayno
Norberto Villa

GLI ESPERTI
Alberto Arrigoni
Mauro Beghin
Giuseppe Bernoni
Pietro Bonazza
Nicola Cavalluzzo
Flavio Dezzani
Giuseppe Holzmiller
Raffaello Lupi
Giuseppe Marino
Guido Marzorati
Silvio Necchi
Antonio Ortolani
Ambrogio Picolli
Raffaele Rizzardi
Franco Roscini Vitali
Dario Stevanato
Francesco Tesauro
Giuseppe Verna
Giuseppe Zizzo
Roberta Dell'Apa
(Presidente Aidc -
Sezione Milano)
Il testo della norma di comportamento 185
La «sanatoria» spontanea evita anche la confisca
Pubblichiamo la norma di comportamento n. 185, della Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, con la «Modulazione delle sanzioni in caso di inadempimento alle disposizioni di segnalazione delle attività estere nel quadro RW del modello Unico».
Nel caso di integrazione della dichiarazione dei redditi entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell'avvio di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria al fine di sanare l'omissione o la parziale compilazione del quadro RW, si applica esclusivamente la sanzione fissa di euro 258 e non quella proporzionale prevista dal decreto legge n. 167 del 1990. Laddove la mancata compilazione del quadro RW riguardi unicamente la sezione III in relazione ai trasferimenti dal l'estero all'Italia ovvero dall'Italia all'estero nei quali siano intervenuti intermediari finanziari residenti, nessuna sanzione potrà essere irrogata giusta la conoscenza, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati in questione indipendentemente dal l'obbligo dichiarativo.
*****
Gli adempimenti richiesti in materia di monitoraggio fiscale dalle disposizioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990 impongono la presentazione di un apposito quadro (RW) che, in particolare, deve essere compilato con riferimento:
–alla circostanza che, alla fine del periodo di imposta, il contribuente residente in Italia detenga in uno Stato estero un investimento di importo superiore a 10mila euro (sezione II);
–alla circostanza che, nel corso del periodo di imposta, siano state effettuate delle movimentazioni riferite all'investimento, dall'Italia all'estero, dall'estero all'Italia ovvero estero su estero, di importo complessivo superiore a 10mila euro. Ciò anche se i trasferimenti in questione siano stati effettuati attraverso degli intermediari residenti (sezione III).
Come noto, alla luce delle disposizioni di legge in vigore, le sanzioni applicabili alle violazioni costituite dalla mancata compilazione del quadro RW sono particolarmente penalizzanti, in quanto l'articolo 5, comma 4, del Dl 167 del 1990 punisce la violazione dell'obbligo di dichiarazione con la sanzione amministrativa dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore. Analoga sanzione, fatta eccezione per la confisca, è prevista dal comma 5 del medesimo articolo nel caso di mancata evidenziazione dei trasferimenti.
L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49 del 23 novembre 2009, ha sostenuto la tesi che la mancata presentazione del quadro RW non possa essere sanata, neanche nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, con il pagamento della sanzione di 258 euro, affermando che in caso di effettuazione del ravvedimento operoso, sin dal primo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, sono dovute le sanzioni proporzionali del 10 e/o del 50 per cento degli importi non indicati nel quadro RW fatta salva la riduzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 471
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5


Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO I - Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto CAPO III - Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto


Decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 472
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5


Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Shopping24

Dai nostri archivi