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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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b) d'intesa con le amministrazioni competenti e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, provvede in materia di interventi per lo sviluppo collegati alla politica di coesione, contribuendo a definire gli obiettivi operativi degli investimenti pubblici;

c) istruisce per il Ministro vigilante le proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione comunitaria e nazionale;

d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, partecipa ai processi di definizione delle relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali comunitari;

e) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi nazionali per la coesione ai sensi del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e atti integrativi e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi nazionali;

f) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi attraverso: il ricorso sistematico alla valutazione; l'apertura al pubblico di informazioni e dati sulla politica e sui progetti finanziati; la costruzione di un sistema di indicatori di risultato; l'organizzazione delle necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative; e, ove appropriato, la definizione di meccanismi premiali o sanzionatori; la formulazione di iniziative di innovazione amministrativa, e il sostegno mirato ai soggetti coinvolti nella programmazione e attuazione;

g) provvede all'esercizio delle funzioni di coordinamento centrale per la costruzione dei Conti pubblici territoriali finalizzati, tra l'altro, a fornire un quadro trasparente del peso finanziario delle politiche e degli interventi della coesione e a soddisfare i presupposti e i requisiti informativi per la verifica del principio di addizionalità dei fondi strutturali comunitari previsto dai regolamenti;

h) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, allo studio e alla programmazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale e definisce opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree;

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 30 luglio 1999 , n. 300
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 - Supplemento Ordinario , n. 163


Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Titolo IV I ministeri Capo V Il Ministero dell'economia e delle finanze


Decreto legge 18 maggio 2006 , n. 181
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114


Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 17.07.2006, n. 233


Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 , n. 197
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294 - Supplemento Ordinario , n. 277


Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

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