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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, sono soppressi il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 14 del DPR del 28 novembre 2008, n. 197, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

12. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo al Dipartimento soppresso, tutte le strutture del Dipartimento, incluso il Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, operanti alla data di approvazione della presente legge continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia. Il Direttore Generale dell'Agenzia esercita in via transitoria le funzioni di direzione del Dipartimento di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente alle strutture oggetto del trasferimento all'Agenzia, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia. E' trasferito all'Agenzia il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico assegnato, alla data del 1° gennaio 2013, alle strutture del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione oggetto del trasferimento all'Agenzia. E' fatto salvo il diritto di opzione per il mantenimento del rapporto di lavoro in essere. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza, fatte salve modifiche conseguenti ai regolamenti di organizzazione.

13. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenze dell'Agenzia, dell'anzianità di servizio maturata nel Dipartimento di cui al comma 11 del presente articolo e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.

14. Nelle more della definizione della effettiva dotazione organica dell'Agenzia, per la copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per effetto di quanto previsto dai commi 12 e 13 del presente articolo, si provvede mediante l'istituto del comando;

15. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri e per i dirigenti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell' "AREA I".

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 30 luglio 1999 , n. 300
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 - Supplemento Ordinario , n. 163


Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Titolo IV I ministeri Capo V Il Ministero dell'economia e delle finanze


Decreto legge 18 maggio 2006 , n. 181
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114


Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 17.07.2006, n. 233


Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 , n. 197
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294 - Supplemento Ordinario , n. 277


Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

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