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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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i) provvede in materia di formazione specialistica nelle materie di competenza.
Nello svolgimento dei propri compiti, l'Agenzia opera sulla base delle direttive impartite dal Ministro vigilante e:
- agisce secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e del coinvolgimento del partenariato economico–sociale nelle diverse fasi di programmazione e attuazione degli interventi;
- assicura i necessari caratteri di specializzazione di competenze e alta professionalità specifica delle strutture, garantendo inoltre la separazione funzionale di quelle cui è demandato l'esercizio di funzioni per i quali la normativa comunitaria prevede posizione di indipendenza funzionale e organizzativa;
- promuove lo snellimento e l'abbreviazione dei procedimenti anche sulla base di adeguate tecnologie informatiche;
- attua tutte le misure volte a conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e il contenimento dei costi operativi.

6. Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale, scelto previo avviso pubblico in base a criteri di alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'agenzia;
b) il Comitato direttivo, composto da quattro membri e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore dell'Agenzia per la coesione. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione, istituendo apposite strutture di controllo interno, e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

10. Lo Statuto prevede che il Comitato direttivo, oltre al Direttore dell'Agenzia, sia composto da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministro dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza Unificata. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e partecipano al Comitato direttivo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di adozione di regolamenti e degli altri atti di carattere generale che regolano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nonché le attribuzioni delle funzioni agli organi e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 30 luglio 1999 , n. 300
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 - Supplemento Ordinario , n. 163


Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Titolo IV I ministeri Capo V Il Ministero dell'economia e delle finanze


Decreto legge 18 maggio 2006 , n. 181
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114


Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 17.07.2006, n. 233


Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 , n. 197
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294 - Supplemento Ordinario , n. 277


Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

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