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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:27.

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16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione organica, entro il limite del 10% della stessa dotazione per i posti di funzione dirigenziale di livello generale, tenendo conto delle funzioni assegnate all'Agenzia e delle competenze tecnico-amministrative dei profili professionali necessari per la loro attuazione, in misura comunque non superiore al numero delle unità in servizio, alla data del 1° gennaio 2013, presso le strutture interessate dal trasferimento all'Agenzia. A tal fine si provvede fissando: una dotazione organica a regime, nel rispetto della normativa vigente, entro un limite massimo di 200 unità da conseguirsi non oltre il 1° gennaio 2015, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa in un'ottica di razionalizzazione delle spese per il funzionamento e di ottimizzazione delle risorse complessive comprensive del contributo delle risorse collegate alle disposizioni dei regolamenti comunitari

17. Entro la data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è ridefinita l'organizzazione, la composizione e la dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non superiore a 50 unità.

18. Con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione sono indicati i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del Nucleo di cui al comma 17 e stabilite le modalità di selezione, da effettuarsi mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti.

19. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 16, le strutture del Ministero dello Sviluppo Economico sono ridotte in misura corrispondente al trasferimento delle funzioni di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo.

20. All'attuazione dei commi da 7 a 18 del presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 30 luglio 1999 , n. 300
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 - Supplemento Ordinario , n. 163


Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Titolo IV I ministeri Capo V Il Ministero dell'economia e delle finanze


Decreto legge 18 maggio 2006 , n. 181
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114


Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, L. 17.07.2006, n. 233


Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 , n. 197
Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294 - Supplemento Ordinario , n. 277


Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

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