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Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 09:28.

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1. All'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internate istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Consob non possono acquistare immobili né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari ai sensi dell'art. ..……... La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
All'art. 33, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, l'inciso "e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012" è soppresso.

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