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Questo articolo è stato pubblicato il 31 agosto 2013 alle ore 08:49.

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DOMANDE
Quando è possibile riscattare l'alloggio convenzionato
Il Dl 13 maggio 2011 n. 70 prevede la rimozione del vincolo riguardante il prezzo massimo di rivendita degli alloggi di edilizia convenzionata.Tale rimozione riguarda anche le convenzioni stipulate tra Comuni e soggetti attuatori?
I proprietari di abitazioni che rientrino in convenzioni con limiti al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione possono rimuovere questi vincoli pagando un "riscatto", stabilito con decreto del ministro dell'Economia. Sono interessate le convenzioni che fanno riferimento all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie; rientrano nel discorso anche le convenzioni di cui all'articolo 18 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380. La rimozione del vincolo si applica anche alle convenzioni stipulate prima del citato Dpr 380/2001.

I requisiti per chi bussa
alle cooperative
Una cooperativa edilizia costruisce in aree Peep cedute in diritto di proprietà dai Comuni senza contributi statali e regionali. In ogni convenzione stipulata viene chiesto alla cooperativa di «assegnare gli alloggi realizzati esclusivamente a favore di soci in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari» senza, però, mai elencarli. Quali sono questi requisiti?
Per l'edilizia residenziale pubblica, realizzata con contributi dello Stato o della Regione, di norma gli acquirenti devono avere: la cittadinanza italiana; la residenza, oppure lavorare nel Comune dove si trova la casa; non devono essere possessori di altra casa o comunque altri requisiti nella normativa locale; il reddito non deve superare un certo limite e avere altri requisiti stabiliti dalla normativa comunale e regionale.
Il fatto che l'ufficio comunale non abbia fornito i requisiti necessari dei soggetti interessati all'acquisto o all'affitto delle unità immobiliari, fa ritenere che, nella fattispecie, ricorrano le condizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 10/1977 e, quindi, l'unico limite da rispettare sia quello dei prezzi concordati fra l'amministrazione comunale e la cooperativa. È comunque consigliabile avere una risposta scritta dal Comune.
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