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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2012 alle ore 15:20.
L'ultima modifica è del 19 aprile 2012 alle ore 08:08.

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Autotrasporto, dichiarazione per anticipo recupero accise (articolo 3, comma 13-bis). Intervento in tema di anticipo del recupero delle accise per gli autotrasportatori: viene soppressa, all'articolo 3, comma 1, del Dpr 277/2000, la previsione della "pena di decadenza", quale sanzione per la presentazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, dell'apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa, per poter beneficiare del beneficio fiscale stesso.

Borse di studio (articolo 3, soppressi commi 16-ter e 16-quater). Sono stati soppressi i commi 16-ter e 16-quater, introdotti durante l'esame al Senato, che modificavano il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle a Irpef per l'ammontare eccedente gli 11.500 euro, assimilandole ai redditi da lavoro dipendente.

Carte di pagamento, archivio anti-frodi (articolo 5, comma 6-bis). La titolarità dell'archivio informatizzato relativo al sistema di prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento spetti all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze e ne affida la gestione alla Consap.

Catasto (articolo 6. commi da 5-bis a 5-undecies). Si consente alle Agenzie fiscali e agli agenti della riscossione di accedere senza tributi e oneri alle banche dati immobiliari gestite dall'Agenzia del territorio e a quelle gestite dagli enti pubblici territoriali; nei confronti delle banche dati immobiliari dell'Agenzia del Territorio, analoga possibilità è concessa alle altre Pubbliche amministrazioni, per l'assolvimento dei fini istituzionali, nonché ai titolari di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili in rapporto ai quali si richiede la consultazione; fatte salve le predette ipotesi di gratuità, si dispone che nel caso di consultazione per via telematica della banca dati ipotecaria l'imposta sia ridotta del 10 per cento; vengono modificati gli importi dei tributi speciali catastali, in relazione all'ottenimento di certificati e documenti; è inserita una nuova ipotesi di pagamento dei suddetti tributi per le visure catastali. Fatte salve le illustrate ipotesi di gratuità della consultazione, si dispone una riduzione dei predetti tributi in caso di consultazione telematica della banca dati catastale dell'Agenzia del territorio; sono modificati gli importi dell'imposta ipotecaria, rideterminandosi il tributo dovuto per ogni soggetto incluso nell'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno.

Cedolare secca, esenzione da imposta di registro e di bollo per l'atto di fideiussione (articolo 4, comma 01-bis). Esentato dall'imposta di registro e di bollo l'atto di fideiussione prestato per la stipula di contratti di locazione su immobili ad uso abitativo, se assoggettati alla "cedolare secca".

Cessione di eccedenze (articolo 2, commi 3 e 3-bis). Modificato il comma 3, che interviene sull'articolo 43-ter del Dpr 602/1973, eliminando la limitazione dell'operatività della norma al caso in cui il concessionario sia lo stesso consolidante. Dunque la cessione delle eccedenze nel consolidato, in caso di incompleta indicazione degli estremi, si considera efficace anche quando il soggetto cessionario sia una qualunque delle società appartenenti al gruppo. Il comma 3-bis estende la disciplina introdotta dal comma 3 anche alle cessioni di eccedenze diverse dall'Ires all'interno del consolidato. La mancata indicazione degli estremi del soggetto concessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ma solo il pagamento della sanzione (pari a 2.065,83 euro).

Contante, limite per cittadini extraeuropei non residenti in Italia (articolo 3, commi 1 e 2). Fissato in 15mila euro l'importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l'acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo, da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia. Modifica le condizioni per l'applicazione di tale deroga alle ordinarie disposizioni in materia di uso del contante, subordinandola - tra l'altro - alla consegna di specifica documentazione agli operatori finanziari presso i quali sono attivati i conti correnti su cui versare i proventi delle predette operazioni. Si stabilisce, poi, che i cedenti o i prestatori di servizi debbano comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a mille euro.

Contenzioso in materia triitaria e riscossione (articolo 12, xomma 11-sexies, 11-septies, 11-octies, 11-novies). Le risorse destinate al pagamento dei debiti commerciali degli enti locali (articolo 35 del Dl. 1/2012) saranno destinate prioritariamente ai comuni. Viene stabilito l'utilizzo delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2012 per il finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, così come previsto dall'Accordo per il Trasporto Pubblico Locale intervenuto tra il Governo e le Regioni il 21 dicembre 2011, che ne prevedeva lo sblocco entro il mese successivo. Tali risorse, come rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 78/2010 e ai sensi di successive disposizioni, sono attribuite alle Regioni sulla base della proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza Stato-Regioni ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010. Rimane esclusa una quota parte (148 milioni) delle risorse residue che, come stabilito nell'Accordo, vanno a finanziare una parte dei costi a carico delle Regioni per i servizi Tpl ferroviari, inclusa l'Iva. La relazione illustrativa all'emendamento rende noto che le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario attualmente in bilancio nell'ambito dei capitoli per l'edilizia sanitaria individuati dalla sopra citata presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, ammontano a complessivi 1.125,6 milioni di euro per il 2012, che scontati dei 148 milioni destinati al TPL, portano a 977,6 milioni di euro le risorse effettivamente destinate all'edilizia sanitaria. Viene soppresso il comma 5 dell'articolo 1 della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011), che garantisce all'edilizia sanitaria una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale. L'abrogazione della disposizione consente pertanto di evitare una duplicazione di finanziamenti nel settore dell'edilizia sanitaria. I 425 milioni di euro, destinati, per il 2011, al trasporto pubblico locale regionale ferroviario, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Dl 201/2011, saranno ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011. Le somme non ancora erogate sono versate direttamente a Trenitalia spa mediante decreto del Mef.

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