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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2012 alle ore 15:20.
L'ultima modifica è del 19 aprile 2012 alle ore 08:08.

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Patrimonio immobiliare statale (articolo 4, comma 12-quater). Nelle more dell'attuazione del federalismo demaniale (Dlgs 85/2010) la gestione del patrimonio immobiliare statale sia proseguita dalle Amministrazioni competenti, ivi comprese le attività di valorizzazione e dismissione.

Pubbliche amministrazioni, gestione economica e giuridica del personale (articolo 5, commi da 6-bis a 6-quater). Con finalità di semplificazione e razionalizzazione della gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte delle competenti strutture del ministero dell'Economia e delle finanze, le istanze e le comunicazioni per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente mediante il Portale Stipendi PA. I dati necessari all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle Pubbliche amministrazioni da parte delle competenti strutture del ministero dell'Economia e delle finanze sono acquisiti mediante appositi flussi informativi. Alle disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rateizzazione dei debiti tributari, enti previdenziali (articolo 1, comma 4). Viene precisato che la possibilità di rateizzare i debiti di natura patrimoniale si applica anche alla riscossione di quelli nei confronti degli enti previdenziali, salvo che nei casi di ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie. L'esclusione dalla rateizzazione non opera, dunque, per gli altri crediti derivanti da sanzioni comunitarie.

Rateizzazione dei debiti tributari, violazione dei doveri d'ufficio (articolo 1, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater). In tema di pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni delle somme eccedenti l'ammontare del debito d'imposta, qualificando quale violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato per cartelle di pagamento superiori a diecimila euro. La violazione è integrata anche nel caso in cui, successivamente alla segnalazione, l'agente della riscossione evidenzi che a seguito di provvedimento di sgravio o sospensione il debito a ruolo sia dovuto in misura inferiore o non proceda al pignoramento delle somme bloccate nel termine di legge e il soggetto pubblico non provveda al pagamento dovuto.

Reddito imponibile Irpef, esclusione somme erogate dal datore per asili nido, colonie climatiche e borse di studio (articolo 3, comma 6-quinquies).Viene esclusa dal reddito imponibile Irpef, oltre alle somme erogate dal datore di lavoro per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi soggetti, anche i servizi e le prestazioni a tal fine erogati.

Riscossione enti locali, obbligo di conti dedicati in cso di affidamento a soggetti terzi (articolo 4, comma 8-bis). In caso la gestione della riscossione delle entrate degli enti locali sia affidata a soggetti terzi, essi dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con obbligo di riversamento alla tesoreria delle somme riscosse - al netto dell'aggio e delle spese anticipate dall'agente della riscossione - entro la prima decade del mese.

Sanzioni amministrative (articolo 11, comma 3-bis e 5). Modificato l'articolo 13, comma 1, secondo periodo del Dlgs 471/1997: prevede la cumulabilità della riduzione della sanzione in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, con le riduzioni ottenibili anche in caso di ravvedimento circa la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché l'omissione della presentazione della dichiarazione (previste all'articolo 13, comma 1, del Dlgs 472 del 1997), oltre al caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto .Ridotto l'incremento delle sanzioni amministrative previste dal testo unico in materia di accise per le infrazioni in sede di dichiarazioni nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica. In particolare l'importo minimo viene ridotto da 3.000 a 500 euro e quello massimo da 30.000 a 3.000 euro.

Spese di giustizia (articolo 6, comma 5-bis). Interpretazione autentica dell'articolo 18 del Testo unico delle spese di giustizia: sono assoggettate a imposta di bollo secondo le regole ordinarie le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, le iscrizioni, le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare. Modificato l'articolo 16 del Dlgs 347/1990 prevedendo: la prenotazione a debito dell'imposta dovuta per l'esecuzione di formalità relative a misure cautelari (iscrizione di ipoteca, sequestro conservativo dei beni) applicabili nel procedimento sanzionatorio; la prenotazione a debito dei tributi dovuti per tutte le trascrizioni richieste dai cancellieri, relative ad atti e provvedimenti da essi ricevuti o cui hanno comunque partecipato (e non più solo nel caso in cui non esista in cancelleria un deposito per le spese). Per tali ipotesi, viene disciplinata la procedura con cui l'Agenzia del territorio notifica la liquidazione del dovuto alle parti interessate.

Stipendi e pensioni da mille euro (articolo 3, commi 3, 4-bis e 4-ter). Viene differito al 1° luglio 2012 il termine entro il quale gli stipendi e le pensioni di importo superiore a mille euro corrisposti dalla pubblica amministrazione devono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante. Presso gli sportelli della Pa aperti al pubblico sarà data massima pubblicità anche sulle disposizioni in materia di conto corrente e di conto di pagamento di base (articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legge 201/2011). Spostato dal 31 maggio al 30 giugno il termine entro cui i beneficiari degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla Pubblica amministrazione devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Viene anche disposto che per individuare il limite di mille euro degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla Pa non si deve tener conto delle somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità

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