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Questo articolo è stato pubblicato il 14 settembre 2012 alle ore 11:00.

Entrata in vigore (articolo 16)
Il decreto Balduzzi entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, quuindi da oggi, venerdì 14 settembre.

Farmaci a carico del Ssn, revisione del prontuario (articolo 11).
Entro il 30 giugno 2013 l'Agenzia italiana del farmaco provvederà a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale per escludere dalla rimborsabilità farmaci terapeuticamente superati o la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata. Per i farmaci che non soddisfano il criterio di economicità, in rapporto al risultato terapeutico previsto, l'Aifa avvia una procedura di rinegoziazione del prezzo. IIl termine èer l'esclusione di questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico è fissato al 31 dicembre 2012. Se alla scadenza di un accordo stipulato dall'Agenzia italiana del farmaco con un'azienda farmaceutica un medicinale viene escluso dalla rimborsabilità l'Agenzia può stabilire una ulteriore dispensazione del farmaco a carico del Ssn solo per il completamento delle cure di pazienti già in trattamento. Se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, il medicinale non autorizzato può essere inserito o mantenuto nell'elenco e di conseguenza erogato dal Ssn solo nel caso in cui, a giudizio dell'Aifa, possieda un profilo di sicurezza non inferiore a quella del farmaco autorizzato e quest'ultimo risulti eccessivamente oneroso per il Ssn. Previa autorizzazione dell'Aifa alle farmacie ospedaliere è consentito allestire dosaggi da utilizzare all'interno dell'ospedale o da consegnare all'assistito per impiego domiciliare sotto controllo della struttura pubblica. Per evitare sprechi e consumi impropri le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a sperimentare sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali.

Intramoenia, autorizzazione aziendale (articolo 2, comma 1, lettera b). Al 30 novembre 2012 viene meno l'autorizzazione dell'azienda sanitaria di appartenenza all'esercizio dell'attività di intramoenia (secondo la normativa in vigore dal 2007): sono infatti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a garantire che le Asl, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Irccs di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero professionale intramuraria. L'obiettivo è assicurarne il corretto esercizio.

Intramoenia, importi che l'assistito corrisponderà al professionista (articolo 2, comma 1, lettera e). Saranno definiti, d'intesa con i dirigenti interessati e previa contrattazione integrativa aziendale, un insieme di importi, da corrispondere a cura dell'assistito, con cui pagare per ogni singola prestazione i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto. Questi importi/compensi verranno individuati prendendo in considerazione il livello di professionalità del medico, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature. Un 5% del compenso del libero professionista viene trattenuto dall'ente o dall'azienda del Ssn: verrà vincolata a interventi di prevenzione o per la riduzione delle liste d'attesa.

Intramoenia, infrastruttura di rete (articolo 2, comma 1, lettere c e d).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono predisporre e attivare entro il 31 marzo 2013 una infrastruttura di rete per il collegamento telematico (in condizioni di sicurezza) tra l'ente o l'azienda sanitaria e le singole in cui vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, che può essere interna o in rete. Questa infrastruttura consente di comunicare all'azienda sanitaria tutti i dati dell'attività. Il pagamento della prestazione deve avvenire direttamente all'ente o azienda del Ssn competente, con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità della somma corrisposta; entro il 30 aprile 2013 il titolare dello studio professionale in rete deve acquisire (a suo carico) la strumentazione necessaria a garantire questa modalità di pagamento delle prestazioni.

Intramoenia, mancanza di spazi per esercitare l'attività (articolo 2, comma 1, lettera b). Se gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale non sono disponibili nelle aziende sanitarie, Regioni e Province autonome adottano un programma sperimentale, che consenta di svolgere l'attività intramoenia - in via residuale - negli studi privati dei professionisti collegati in rete. È necessario, in questo caso, che venga sottoscritta una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza. Questi accordi seguono uno "schema tipo", approvato dalla Conferenza Stato Regioni. Questo dispone che la sottoscrizione e il rinnovo annuale della convenzione tra professionista e Asl è possibile solo se il fatturato delle prestazioni rese dal singolo professionista è pari o superiore a 12mila euro all'anno. La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi collegati in rete viene effettuata entro il 28 febbraio 2015 dalla Regione interessata. Se la verifica ha esito positivo, la Regione mette fine al programma sperimentale e consente in via permanente lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi collegati in rete. Tutto ciò solo per lo specifico ente o azienda del Ssn dove si è svolto il programma sperimentale. Se la verifica è invece negativa, l'attività cessa entro il 28 febbraio del 2015.

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