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Questo articolo è stato pubblicato il 14 settembre 2012 alle ore 11:00.

Medicinali, snellimento procedure amministrative e disponibilità al pubblico di farmaci (articolo 10). Snellite alcune procedure amministrative riguardanti la sperimentazione di medicinali. Per la produzione di una materia prima farmacologicamente attiva destinata alla produzione di farmaci sperimentali da utilizzare per sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di una specifica autorizzazione se, previa notifica all'Aifa da parte del titolare dell'officina, è fatta nel rispetto delle norme di buona fabbricazione. Entro il 31 dicembre 2014 l'Aifa trasmette al ministro della Salute e pubblica sul suo sito Internet una relazione sugli effetti della disposizione e sui possibili effetti dell'estensione di tale disciplina ai medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione, deve tener conto degli interventi ispettivi dell'Aifa presso le officine di produzione delle materie prime farmacologicamente attive. I radio farmaci sono esenti dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico. Le aziende titolari di Aic (Autorizzazioni immissioni in commercio) e quelle responsabili della commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei dati di vendita previste dal Dm Salute 15 luglio 2004, relativo all'istituzione di una banca dati centrali per il monitoraggio dei medicinali all'interno del sistema distributivo. Per garantire su tutto il territorio il rispetto dei livelli essenziali di assistenza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Ssn erogati attraverso ospedali e Asl che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica possiedano il requisito dell'innovazione terapeutica di particolare rilevanza. Le disposizioni si applicano indipendentemente dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri di analoghi elenchi regionali o locali. In caso una regione comunichi all'Aifa dubbi sull'innovatività di un medicinale, fornendo documentazione scientifica ad hoc, l'Aifa sottopone la questione alla Commissione consultiva tecnico-scientifica entro 60 giorni dalla comunicazione regionale. Regioni e province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad aggiornare almeno semestralmente i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni analogo strumento regionale. Presso l'Aifa è istituito, senza oneri aggiuntivi, un tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri. Al tavolo partecipano l'Agenzia delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e del ministero della Salute. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito.

Mobilità del personale sanitario (articolo 1, comma 3). Le Regioni possono mettere in atto processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie, con conseguente ricollocazione di questi lavoratori presso altre aziende sanitarie della Regione che sono situate al di fuori dell'ambito provinciale. Questa operazione può essere effettuata solo in caso di «comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale».

Ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 6, comma 3).
La norma punta a velocizzare le modalità con cui le Regioni potranno accedere alle risorse messe a disposizione dal Dl 211/2011 (il cosiddetto "decreto svuota carceri", convertito in legge 9/2012) destinate alle strutture interessate al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Personale navigante (articolo 15).
Norme in materia di trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal ministero della Salute.

Pesce, cartelli informativi (articolo 8, comma 5).
I venditori di pesce o cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce sfusi o preimballati per la vendita diretta sono tenuti ad apporre in modo visibile un cartello informativo con le indicazioni previste dal un Dm Salute, sentito il dicastero delle Politiche agricole. Per le violazioni previste sanzioni da 600 a 3.500 euro.

Professioni sanitarie, copertura assicurativa (articolo 3, comma 2).
Con Dpr vengono disciplinate procedure, requisiti minimi e uniformi per l'accesso da parte di chi esercita le professioni sanitarie alle polizze assicurative. Il Dpr va adottato su proposta del ministro della Salute, di concerto con i ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia, sentiti l'Ania (l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), le federazioni nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali. In particolare, il Dpr deve determinare i casi in cui - sulla base di categorie di rischio professionale ben definite - scatta l'obbligo (in capo a un fondo ad hoc) - di garantire un'idonea copertura assicurativa ai professionisti. Il fondo è finanziato con i contributi dei professionisti che ne fanno espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico professionale. Quest'ultimo contributo viene determinato in misura percentuale ai premi incassati nell'esercizio precedente, e comunque non può superare il 4% del premio. Con un provvedimento del ministero dello Sviluppo economico viene scelto il soggetto gestore del fondo e viene previsto che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche sulla base di condizioni che prevedono alla scadenza un aumento o una diminuzione del premio in relazione al fatto che si siano verificati o meno sinistri. Il provvedimento deve anche prevedere la disdetta della polizza all'accertamento effettivo della responsabilità professionale connessa alla reiterazione di una condotta colposa da parte del professionista.

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