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Questo articolo è stato pubblicato il 01 ottobre 2012 alle ore 17:28.

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Legge 92/2012
Entrata in vigore: 18 luglio 2012

NORME SUBITO OPERATIVE
FLESSIBILITÀ IN USCITA

Le novità principali della legge Fornero sulla riforma del mercato del lavoro sono entrate in vigore con la pubblicazione della legge stessa in Gazzetta. A cominciare dal tema sensibile dei licenziamenti, con l'introduzione di limiti all'obbligo di reintegro. L'obbligo di reintegro in caso di licenziamento illegittimo resta per i licenziamenti discriminatori. Nei licenziamenti disciplinari, invece, il reintegro può essere scelto dal giudice solo in base alle tipizzazioni previste dai contatti collettivi. Nei licenziamenti economici è stabilito solo in caso di manifesta insussistenza

FLESSIBILITÀ IN ENTRATA
Le prestazioni lavorative effettuate da titolari di partita Iva successive alla data di entrata in vigore della legge sono considerate rapporti di lavoro autonomo se presentano almeno due di queste caratteristiche: durata della prestazione oltre gli 8 mesi per due anni consecutivi; compenso derivante dalla collaborazione superiore all'80% dei corrispettivi del lavoratore; il titolare di partita Iva ha una postazione fissa presso il committente. Nei contratti a termine è introdotta l'esenzione dal vincolo della causale nel caso del primo rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi

NORME ATTUATE
SCADENZE LUNGHE

La riforma del mercato del lavoro targata Fornero è entrata in vigore a luglio, e la pausa estiva non ha favorito l'approvazione dei decreti attuativi. Va tenuto inoltre presente che per molti di questi provvedimenti è stato fissato un termine di scadenza lungo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Oppure si tratta di interventi normativi da attuare solo in mancanza di previsioni stabilite dai contratti collettivi nazionali

NORME DA ATTUARE
CURA DEI FIGLI

Tra le numerose misure previste, ci sono anche quelle, da attuare in via sperimentale, a favore della maternità e della paternità, a valere per il triennio 2013-2015. Si va dall'obbligo per il padre-lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un giorno entro cinque mesi dalla nascita del figlio all'astensione facoltativa dello stesso per due giorni indennizzati al 100%, fino alla corresponsione di voucher alla madre lavoratrice. Il ministero avrebbe dovuto adottare entro il 18 agosto un decreto per individuare i criteri d'accesso e le modalità sperimentali, nonché numero e importo dei voucher

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Le parti sociali dovranno costituire de fondi di solidarietà bilaterali per l'integrazione salariale nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Entro il 18 aprile 2013, poi, il ministero del Lavoro dovrà istituire, con un decreto, questi fondi presso l'Inps

DISABILI
Entro il 18 settembre, andavano definiti i criteri e le modalità per la concessione degli esoneri nelle assunzioni di soggetti disabili. Dovevano poi essere individuate le norme per il potenziamento delle attività di controllo dell'esonero

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