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Questo articolo è stato pubblicato il 12 luglio 2010 alle ore 16:39.
Entro il primo agosto 2010 tutti i datori di lavoro dovranno adeguare il documento della sicurezza, elaborato a seguito dell'integrazione della valutazione del rischio.
La novità riguarda la valutazione riferita a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (Slc).
La novità era stata introdotta dall'articolo 28, comma 1, del Dlgs 81/2008, che nell'individuare i contenuti oggetto della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro e nel prevedere una serie di interventi ha soffermato la propria attenzione anche sui rischi connessi allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004.
Con la modifica apportata dal Dlgs 106/2009 è stato stabilito che la valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione consultiva permanente, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal primo agosto 2010.
Il nuovo obbligo sarà esercitato dal datore di lavoro tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), che ai sensi del successivo articolo 32, comma 2, dovrà possedere, oltre ai requisiti riguardanti il titolo di studio e l'attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato. La materia riguardante il nuovo fattore di rischio era regolamentata inizialmente dal l'Accordo quadro europeo conclusosi l'8 ottobre 2004, tra Unice-Ueapme, Ceep e Ces e realizzato su base volontaria, il quale prevedeva la sua applicazione entro tre anni dalla sua sottoscrizione (articolo 7, comma 3). Quasi in coincidenza con l'emanazione del testo unico, l'Accordo è stato recepito dalle confederazioni datoriali italiane e da quelle dei lavoratori, con l'Accordo interconfederale del 9 giugno 2008.
Fermo restando che lo stress lavoro-correlato non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione, esso può ridurre l'efficienza sul lavoro e può influire negativamente sullo stato di salute del lavoratore. Tale particolarità di stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, indipendentemente dalla dimensione del l'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del rapporto di lavoro. Si tratta di una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale, e trova la sua causa dal fatto che alcuni soggetti, esposti a una prolungata tensione, non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.