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Questo articolo è stato pubblicato il 01 marzo 2011 alle ore 06:41.

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ROMA
Sky potrà partecipare alla procedura di assegnazione di una delle sei frequenze televisive nazionali. Il Governo, ovvero il Ministero dello Sviluppo economico, non può modificare quanto deciso dall'Agcom, discriminando tra le imprese partecipanti sulla base della nazionalità delle loro controllanti. E' quanto sostiene il parere richiesto al Consiglio di Stato da Paolo Romani, ministro dello sviluppo economico. Il quesito posto è relativo alla reciprocità tra Stati nel caso di attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze radio destinate all'attività televisiva. Sky Italia, com'è noto, è controllata dalla News Corp di Rupert Murdoch, che ha nazionalità statunitense. Negli Stati Uniti nessun gruppo estero può controllare più del 20% del capitale o più del 25% della quota di controllo di una società americana che detiene una licenza che utilizza le frequenze per uso televisivo. Lo ha accertato il Ministero degli Affari Esteri, nel parere richiesto dallo stesso Consiglio di Stato. Parere con il quale il Ministero ha cercato di convalidare l'articolo del Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 che prevede condizioni di reciprocità nel regime di autorizzazione generale nella fornitura di reti e servizi. La nota inoltrata dall'Autorità per le comunicazioni, al contrario, sottolinea come, in materia di televisione digitale terrestre, la legge dia rilevanza solo al requisito dello "stabilimento", ovvero della sede legale stabilita in un paese comunitario, sia per un fornitore di contenuti sia per un operatore di rete, senza limitazioni per le società controllanti quelle italiane, come appunto nel caso di Sky. Quanto al codice delle comunicazioni elettroniche, secondo l'Agcom va distinto la nazionalità dell'impresa (Sky Italia) da quella del soggetto controllante (News Corp). Così, del resto, prevede la stessa Agcom, nella delibera 181 del 2009, che si richiama alla legge comunitaria del 2008, che ha abolito le restrizioni del regime transitorio delle licenze a favore dell'autorizzazione generale.
Rispetto al principio di "stabilimento" in Italia, il Ministero dello Sviluppo chiedeva al Consiglio di Stato di "temperarlo" con il principio di reciprocità, per "tutelare il pluralismo e il valore della diversità europea". Per non includere Sky tra le emittenti in gara, in realtà. Il Consiglio di Stato ricostruisce la complessa storia delle norme sulla questione, sottolineando come il Codice delle comunicazioni elettroniche preveda una reciprocità legata al «requisito formale della nazionalità dell'impresa e non alle condizioni di controllo delle imprese». Non solo: il parere entra nel merito delle competenze reciproche. Il massimo organo della giustizia amministrativa ritiene che «non possa riconoscersi alcun potere integrativo attuativo al Ministero dello Sviluppo economico nel realizzare il bando e il disciplinare di gara, in ordine ai soggetti legittimati a presentare la domanda». Richiesta respinta, insomma. La piena reciprocità è ammissibile solo per persone giuridiche di nazionalità straniera, ma non per soggetti di diritto italiano controllati da società estere, come è appunto il caso di Sky Italia, tesi sostenuta dal Ministero. Né si può derogare da una disposizione originata dalle valutazioni della Commissione europea (con la procedura d'infrazione che ha determinato la delibera 181 dell'Agcom contenente la previsione di assegnare sei frequenze televisive nazionali). Commissione Ue che, nel luglio 2010, «ha legittimato Sky Italia a chiedere un'autorizzazione alle autorità italiane quale operatore di rete o servizi». La competenza sulle procedure di gara e sui soggetti legittimati a parteciparvi spetta all'Agcom. Quello del Ministero sarebbe, «un intervento manipolativo delle condizioni che solo l'Agcom può stabilire». Richiesta respinta, in sostanza, con possibilità di futuri sviluppi sulle competenze tra autorità indipendenti e potere politico.
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