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Questo articolo è stato pubblicato il 21 aprile 2011 alle ore 07:36.

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MILANO. Sul fronte fiscale sono sempre molti i punti di "attrito" tra amministrazione e contribuenti. L'abuso di diritto è senz'altro l'argomento che ha tenuto banco negli ultimi mesi.

L'abuso di diritto (principio introdotto dalla giurisprudenza della Cassazione) rappresenta una sorta di norma antielusiva di carattere generale, che "supera" i limiti della norma antielusiva principe del nostro ordinamento tributario (l'articolo 37bis del Dpr 600/73). Il punto centrale di preoccupazione delle imprese sull'abuso di diritto è la questione della «mancanza di valide ragioni economiche», che un po' ne costituisce il fulcro. Il timore (segnalato anche in una lettera proprio al ministro Giulio Tremonti dei presidenti di Abi, Ania e Confindustria nelle settimane scorse) è che qualsiasi scelta di una soluzione fiscalmente meno onerosa, per quanto prevista esplicitamente dall'ordinamento, sia censurabile dall'ufficio o dal giudice.

Altri elementi di incertezza riguardano il rispetto di alcuni termini. Per esempio il raddoppio dei tempi per l'accertamento in caso di contestazioni penali. L'aspetto paradossale è che una volta che l'amministrazione ha fatto la comunicazione alla Procura della Repubblica, il raddoppio opera sempre «a prescindere dalle successive vicende del giudizio penale che consegua alla denuncia» (circolare 54/E del 2009 dell'agenzia delle Entrate). C'è poi la questione dei 30 giorni (prorogabili a 60) per la presenza degli operatori presso le sedi delle imprese: l'agenzia delle Entrate interpreta questo termine nel senso che il periodo va inteso "non continuativamente", per cui dall'inizio alla fine del "trattamento" i tempi risultano in realtà non quantificabili. Infine va segnalato un altro limite imposto dallo Statuto del contribuente e mal tollerato dall'amministrazione. Si tratta dei 60 giorni dopo la chiusura della verifica per le osservazioni dei contribuenti al verbale di constatazione, prima dell'emissione dell'accertamento. Un termine che l'agenzia non ritiene sempre necessario, anche per l'urgenza legata alle scadenze dei termini per l'accertamento. Un motivo peraltro respinto come giustificazione valida dalla Cassazione per accorciare i temi di replica del contribuente. (N.T.)

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