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Questo articolo è stato pubblicato il 13 maggio 2011 alle ore 07:56.

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La rideterminazione dei valori dei terreni, aree edificabili e partecipazioni può costare poco se si recupera l'imposta sostitutiva versata nelle precedenti rivalutazioni. Il recupero non ha sbarramenti temporali e si può ripescare l'imposta sostitutiva versata sin dal 2002, ovviamente sugli stessi beni oggetto di nuova rivalutazione.

L'articolo 7, comma 2, lettere ee) del Dl sviluppo prevede lo scomputo dell'imposta precedentemente versata e annuncia la previsione nel futuro modello Unico, del riporto dei dati necessari ai fini degli opportuni controlli.

Come precisa la relazione ministeriale la nuova disposizione intende evitare il problema della richiesta di rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr n. 602/73, entro il termine di 48 mesi dal versamento che ha generato un notevole contenzioso, in quanto si può ritenere legittimo il diritto al rimborso dell'imposta spettante ancorché versata da oltre 4 anni.

Si ricorda che l'articolo 7 del nuovo decreto riapre i termini per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, per rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni societarie, diverse da quelle delle società quotate, ai fini della determinazione della plusvalenza ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.

Nella relazione tecnica viene previsto un gettito, sottraendo quello relativo alle rate residue della precedente rivalutazione di 325 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012. Non viene però ancora regolato il caso della perizia al ribasso relativamente ai terreni, ipotesi assai frequente in un momento di recessione economica. Si ricorda che soltanto relativamente ai terreni il valore di perizia è quello minimo ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nonché per le imposte dirette (articolo 7, legge n. 448/01). Quindi se ad esempio un terreno fu valutato 1.000 ed ora viene venduto a 800, secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 15 del 1° febbraio 2002) la perizia è inefficace. Pur non condividendo le conclusioni dell'Agenzia al riguardo, resta fuori dubbio che nell'atto di vendita con corrispettivo pari a 800 l'acquirente deve assolvere le imposte di registro e ipocatastali su 1.000.

Per questa ragione si rende opportuna una nuova perizia su un valore di 800. Si pone quindi il problema, se nella fattispecie si debba pagare l'imposta sostitutiva del 4% su 800, oppure se sia possibile detrarre un pari importo dell'imposta sostitutiva assolta in passato su 1.000, come sembra logico.

La nuova norma prevede altresì la procedura del rimborso dell'imposta sostitutiva assolta in occasione di una precedente rivalutazione e non compensata in sede di nuova rideterminazione del valore. Viene stabilito che in questo caso, spetta il rimborso in misura non superiore all'importo dovuto in base alla nuova rideterminazione del valore (riprendendo l'esempio sopra riportato non sarà possibile ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva assolta sul maggior valore della precedente perizia pari a 200).

La richiesta di rimborso segue le regole dell'articolo 38 del Dpr n. 602/73 e quindi deve essere presentata entro il termine di 48 mesi. Questo termine decorre dalla data del versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata della rivalutazione più recente. Infine, un'altra disposizione prevede che per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto legge, la richiesta di rimborso può essere effettuata entro 12 mesi da tale data. In questo modo vengono riammesse nei termini le richieste di rimborso delle imposte sostitutive assolte sulle rivalutazioni passate, precedenti a quella effettuata entro il 31 ottobre 2010 (legge n. 191/09, articolo 2, comma 229).

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