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Questo articolo è stato pubblicato il 01 agosto 2011 alle ore 06:44.
Qualificare l'installazione di un ascensore all'interno della cassa scale di un edificio come intervento di manutenzione straordinaria significa non applicare il Dm 236/89 (regolamento di attuazione della legge 13/1989) né il Dm 246/87. Quali sono, allora, i vincoli da rispettare se gli spazi sono così ridotti da non porre alternative al taglio delle scale?
Dall'inquadramento dell'intervento – avallato dal ministero dell'Interno con l'atto protocollo P118/4135 sott. 5 del 17 febbraio 2003 – discende la possibilità di non applicare sia le norme relative alle dimensioni minime delle scale (1,20 metri), dell'ascensore (cabina di 80 centimetri per 1,20 metri) e delle porte di piano (luce netta minima sul lato corto di 75 centimetri), fissate dal Dm 236/89. Lo stesso accade con il limite di 1,05 metri richiesto dal Dm 246/87 per i soli casi di nuova costruzione o ristrutturazione.
Contro un'eccessiva riduzione dello spazio disponibile delle scale non giocano tanto considerazioni tecniche – anzi, dal punto di vista prettamente statico-strutturale il taglio è da considerarsi prevalentemente un'operazione di consolidamento della struttura – quanto piuttosto considerazioni relative alla sicurezza: in caso di incendio, le scale devono poter essere utilizzare come via di fuga sicura ed efficace.
La prassi registra alcuni pareri favorevoli espressi dai vigili del fuoco anche con riduzione delle scale fino a 77 centimetri, ma più recentemente l'orientamento si attesta su una larghezza minima di 80 centimetri. La stessa prassi registra progetti con queste caratteristiche presentati tramite Dia o Scia e avallati dagli sportelli comunali per l'edilizia, senza che questo configurasse violazioni dei regolamenti edilizi comunali o di polizia mortuaria.
Significativo l'orientamento del Comune di Genova in risposta a una sollecitazione della Consulta handicap ligure. La deroga al limite minimo di 120 centimetri è consentita purché l'intervento non si configuri «quale ristrutturazione edilizia di interi corpi di scale». Mentre il "nuovo minimo" successivo all'installazione viene stabilito in 80 centimetri. Resta comunque fermo l'obbligo di osservare «la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio qualora gli edifici oggetto dell'intervento rientrino in campo di applicazione di tale normativa».
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