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Questo articolo è stato pubblicato il 08 agosto 2011 alle ore 06:45.

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Semplificazioni sì, ma non per il passato. Gli snellimenti introdotti dal decreto Sviluppo all'agevolazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e a quella Irpef/Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico non possono essere applicati retroattivamente applicando il principio del favor rei, almeno fino a quando ciò non sarà consentito ufficialmente dall'agenzia delle Entrate, tramite una circolare o una risoluzione. Questo è l'orientamento manifestato dalle Entrate, tramite i funzionari della direzione regionale del Veneto, nel corso del convegno organizzato dall'Anaci Padova (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari), tenutosi a Padova il 4 luglio 2011.

Quindi l'eliminazione dell'obbligo di comunicare preventivamente al Centro operativo di Pescara l'inizio dei lavori e di indicare nelle fatture – valide per il 36% e il 55% – il costo della manodopera impiegata non vale per i lavori iniziati e per le fatture emesse prima del 14 maggio 2011, data di entrata in vigore dell'articolo 7, comma 2, lettere r) e q), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Relativamente al costo della manodopera, le Entrate hanno anche confermato che la semplificazione si applica per tutte le fatture «emesse a partire dal 14 maggio 2011 (anche se evidentemente riferite a lavori o interventi conclusi in data anteriore)».

Gli acquisti di box auto
Quanto agli acquisti di box auto o di posti auto pertinenziali – effettuati nel 2010 – la comunicazione al Centro operativo di Pescara deve essere effettuata entro il 30 settembre 2011, data di presentazione del modello Unico/2011, relativo al 2010, in quanto questa dichiarazione non consente di indicare i dati catastali dell'immobile. Quest'ultimo adempimento, infatti, sostituirà la comunicazione del modello Unico/2012, relativo al 2011, solo per gli acquisti effettuati dal 14 maggio 2011.

Lavori a cavallo d'anno
Relativamente alla comunicazione all'Agenzia dei lavori a cavallo d'anno, che scade il 31 marzo di ogni anno, le Entrate hanno confermato che questa non va inviata se i pagamenti sono effettuati interamente nell'anno della fine dei lavori. Nessuna comunicazione neanche se i lavori sono iniziati e terminanti nello stesso anno e i pagamenti sono tutti effettuati nell'anno successivo.

Quota delle spese in fattura
In linea con la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 2.1, l'Agenzia ha confermato che se un soggetto (familiare, comproprietario, eccetera) non è stato indicato nella comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara e i suoi dati non sono indicati nel bonifico, può detrarre il 36% della quota delle spese che ha effettivamente sostenuto, a patto che, «per analogia con la procedura del 55%», annoti nella fattura, anche a penna, «l'entità della spesa effettivamente sostenuta da tutti i soggetti interessati».

Certificazione energetica
Infine è stato precisato che per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici esistenti (comma 344) e per l'installazione di cappotti verticali o orizzontali (comma 345) è necessario acquisire la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica». Ad esempio, in Lombardia i certificatori seguiranno la disciplina regionale, mentre in Veneto applicheranno quella nazionale. Questo documento non va inviato all'Enea, ma va conservato ed eventualmente esibito, a richiesta, agli uffici delle Entrate in caso di controllo formale (articolo 36-ter).

www.anacipadova.it

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