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Questo articolo è stato pubblicato il 15 settembre 2011 alle ore 07:31.

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Aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21 per cento, ma non solo. Le legge di conversione del Dl 138/201 contiene diverse novità in materia di Iva che entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento; per i depositi Iva, invece, occorre attendere un provvedimento di attuazione.

L'aumento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria dal 20 al 21 per cento si trascina dietro tutta una serie di problematiche che sono collegate alla variazione dell'imposta. Esse riguardano sia il comportamento che i contribuenti dovranno seguire per le operazioni 'a cavallo' tra le due aliquote, sia lo scorporo dell'imposta contenuta nei corrispettivi 'Iva compresa', sia la fatturazione che la liquidazione periodica dell'Iva. Il provvedimento contiene anche altre disposizioni che interessano l'Iva e che riguardano: l'abolizione dell'esonero della certificazione per gli stabilimenti balneari e i depositi Iva.

L'aumento dell'aliquota riguarda la generalità delle operazioni imponibili, eccettuate quelle aventi per oggetto i beni e servizi elencati nella parte II e nella parte III della tabella A allegata al Dpr 633/1972; per questi sono previste le aliquote agevolate, rispettivamente del 4 e del 10 per cento. Le operazioni che si considereranno effettuate dopo l'aumento dell'aliquota dovranno rispettare la nuova percentuale (si veda la tabella in basso).

Per i contribuenti Iva, quindi, si potrà verificare una delle seguenti situazioni:
pagamento di precedenti acconti. Sugli acconti pagati prima dell'entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà l'aliquota del 20% mentre la maggiorazione del 21% riguarderà solo le fatture a saldo;
fattura anticipata. Se una fattura ha preceduto la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato si pagherà l'aliquota del 20% vigente alla data di emissione della fattura;
consegna di beni con fattura differita (art. 21, quarto comma del Dpr n. 633/72). È rilevante la data della consegna del bene per cui anche la fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota del 20% esistente alla data della consegna;
nota di variazione in diminuzione. Per eventuali note di credito emesse ai sensi dell'articolo 26, comma 2, si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.
In considerazione della nuova aliquota, viene poi modificato il secondo comma dell'articolo 27 del Dpr 633/1972, adeguando le modalità di scorporo dell'imposta da parte dei soggetti che annotano i corrispettivi lordi. La modifica, però, ha lasciato il metodo matematico, abolendo quello semplificato dei coefficienti di scorporo.

Per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto Iva (Regione, Provincia, Comuni, Asl, istituti universitari, eccetera), per espressa disposizione contenuta nel comma 2-quater aggiunto all'articolo 2 del decreto legge, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l'aliquota del 20% anche se in tale giorno il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il fornitore, quindi, non soltanto dovrà dimostrare di avere emesso - ossia consegnato o spedito - la fattura in data anteriore all'entrata in vigore dell'aliquota maggiorata, ma dovrà anche provare di aver annotato il documento nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.

Abrogata poi la norma che consente l'esonero dall'obbligo della certificazione fiscale per le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei provvedimenti amministrativi. Pertanto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, negli stabilimenti balneari dovrà essere rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale per tutte le prestazioni e non solo, come previsto sinora, per le somministrazioni di alimenti e bevande e per le attività non connesse a quella autorizzata.

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TAG: Iva, Asl

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