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Questo articolo è stato pubblicato il 17 ottobre 2011 alle ore 06:42.

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Sarà una circolare congiunta delle agenzie delle Entrate e del Territorio a chiarire le principali questioni aperte sulla fiscalità del settore fotovoltaico. Il trattamento tributario degli impianti solari per la produzione di energia elettrica soffre da tempo dell'alea esogena indotta dalle opinioni diametralmente opposte delle due agenzie in relazione a due questioni: e la classificazione dell'impianto fotovoltaico quale bene mobile o immobile e r le problematiche di accatastamento degli impianti fotovoltaici realizzati su serre.
Tale situazione determina uno stato permanente di confusione applicativa e difficoltà di individuare i corretti paradigmi normativi che regolano queste materie, sia in capo agli operatori – con le difficoltà che ciò comporta nelle scelte di investimento e di finanziamento – sia in capo alla stessa amministrazione finanziaria.
Rispetto alla qualificazione dell'impianto, si dibatte tra la posizione dell'agenzia del Territorio che – in virtù della stabile connessione con il suolo – lo considera un bene immobile (risoluzione 3/T/2008) e quella dell'agenzia delle Entrate (circolari 46/E/2007 e 38/E/2010) che, nonostante il primo passo di avvicinamento compiuto con la circolare 12/E/2011, continua a ribadire la tesi della natura mobile. Come si è già più volte notato, ciò comporta complesse problematiche in relazione all'accatastamento dell'impianto e alla sua soggettività ai fini Ici, come anche per ciò che attiene alla fiscalità diretta dei redditi ritraibili dalle transazioni a esso relative (plusvalenze, se si tratta di un bene immobile; ricavo nell'altro caso) o al coefficiente di ammortamento applicabile (quello del 9% previsto per le turbine come suggerisce la circolare 46/E/2007 delle Entrate o quello del 4% previsto per gli immobili come suggerito dalla risoluzione 3/T/2008 del Territorio), oppure in relazione alle questioni connesse alla rappresentazione contabile dei fatti gestionali che lo riguardano.
Sul versante dell'accatastamento dell'impianto, la diatriba riguarda l'applicazione della categoria catastale: la D/10 è utilizzabile qualora la produzione di energia abbia uno dei requisiti indicati nella circolare 32/E/2008 delle Entrate ed è la categoria catastale normalmente proposta dagli operatori al momento della richiesta di accatastamento di impianti installati su serre; per contro, il Territorio ritiene corretta la categoria D/1, con conseguente rettifica della categoria catastale proposta e, quasi inevitabile, successivo contenzioso tributario.
L'auspicata convergenza tra le differenti e parallele opzioni interpretative fin qui sposate dalle due agenzie sembra potersi concretizzare mediante l'annunciata circolare congiunta, documento nel quale si dovrebbe realizzare il progressivo riavvicinamento delle posizioni. Se sul tema della qualificazione immobiliare dell'impianto fotovoltaico dovrebbe essere l'agenzia delle Entrate a modificare la propria posizione fino a farla collimare con quella del Territorio (considerando beni immobili solo gli impianti di potenza superiore a quella che permette l'accesso al meccanismo dello scambio sul posto), sul tema della categoria catastale attribuibile agli impianti montati su serre dovrebbe invece essere il Territorio a convergere verso la posizione delle Entrate fino a sposare la tesi di cui alla citata circolare 32/E/2008, con conseguente indirizzo agli uffici di abbandonare la riclassificazione della rendita proposta se sussistono i requisiti richiesti dalla citata circolare.
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