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Questo articolo è stato pubblicato il 06 dicembre 2011 alle ore 12:10.

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La riforma della previdenza salva i diritti acquisiti. La formula del contributivo pro rata – vale a dire l'applicazione del metodo di calcolo delle prestazioni correlato ai contributi, piuttosto che alle ultime retribuzioni – è esemplificativa. Infatti, la novità vale per i contributi accreditati dal 1° gennaio per quanti fino al 31 dicembre di quest'anno hanno beneficiato del metodo retributivo.

Il rispetto dei patti per il passato è uno dei fondamenti della riforma. Questo cardine si abbina con il concetto di equità, richiamato più volte sia dal premier Mario Monti che dalla titolare del Lavoro Elsa Fornero. Con la lente dell'equità si potrebbe allora leggere la previsione relativa alle Casse professionali: se entro marzo gli enti privati non garantiranno l'equilibrio a 50 anni tra entrate per contributi e uscite per pensioni, si applicherà loro il contributivo pro rata (dal 2012) e un contributo di solidarietà dell'1% per i pensionati. Quest'ultima misura in qualche modo compenserà le prestazioni troppo generose finora pagate dalle Casse: in alcuni casi bastano sei anni di pensione per recuperare tutti i contributi pagati durante la vita lavorativa.

Il rispetto dei patti, nell'equità, guida anche il capitolo delle esenzioni dalle novità della riforma. Restano fermi i vecchi requisiti di accesso (età anagrafica e contributi) e il regime delle decorrenze (le finestre di un anno per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi) per quanti maturano il diritto alla pensione entro la fine di quest'anno. Per chi perfeziona 40 anni di contributi la finestra dovrebbe essere di 13 e 19 mesi (per i dipendenti e per gli autonomi). Inoltre, possono continuare ad andare in pensione a 57 anni le lavoratrici dipendenti (o a 58 le autonome) che hanno optato per il contributivo.

Restano fuori dalla riforma, ma solo entro un massimo di 50mila persone, anche altre categorie di lavoratori che, pur maturando i requisiti dopo il 31 dicembre 2011, hanno concluso il rapporto di lavoro prima del 31 ottobre 2011 per alcune causali. In primo luogo, rientrano nell'esenzione i lavoratori collocati in mobilità in seguito a un licenziamento collettivo e sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 31 ottobre 2011; sarà richiesta quindi la formale conclusione della procedura a quella data e non solo il semplice invio della lettera di apertura. Inoltre, questi lavoratori dovranno maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Beneficiano dell'esenzione anche i lavoratori collocati in mobilità lunga, sempre per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011, e i lavoratori che a quella data erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Infine, sono esonerati dalla riforma i lavoratori che, prima del 31 ottobre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione oppure i dipendenti pubblici che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva fissata a 40 anni dalla normativa previgente.

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