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Questo articolo è stato pubblicato il 08 dicembre 2011 alle ore 06:41.

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GENOVA
La Commissione Ue, per i prossimi due anni, potrà autorizzare «aiuti concessi ai cantieri navali o, in caso di crediti all'esportazione, aiuti agli armatori per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi, nonché aiuti all'innovazione concessi per la costruzione di strutture galleggianti e mobili in alto mare». Sono questi i campi di applicazione della nuova disciplina che, come annunciato dal vicepresidente della Commissione, con deleghe all'industria, Antonio Tajani, sono stati approvati ieri dall'organismo di governo dell'Europa.
In merito, il vicepresidente e responsabile per la concorrenza Joaquin Almunia, ha precisato che «è essenziale incoraggiare l'innovazione nella costruzione navale, per favorire la competitività di questa industria». Il documento arriva all'indomani dell'annuncio, da parte di Fincatieri, del piano di riorganizzazione aziendale che prevede fino a un tetto massimo di 3.670 dipendenti in Cigs, nel biennio 2012-2013, e 1.343 esuberi.
Il testo dell'Ue statuisce principi la cui applicazione sarà in vigore dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, che definiscono in maniera accurata i campi di applicazione degli aiuti. La normativa si sostituirà all'attuale regime di sostegno alla navalmeccanica che giungerà a scadenza il 31 dicembre 2011. Benché l'obiettivo della Ue, nel lungo periodo, sia di eliminare le differenze tra le norme applicabili alla costruzione navale e quelle per altri settori industriali, estendendo alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di carattere generale, nell'immediato la Commissione «riconosce che il comparto navale presenta alcune caratteristiche distintive». E «ritiene opportuno continuare ad applicare al settore della costruzione navale specifiche disposizioni relative agli aiuti all'innovazione». La disciplina si concentra sulle costruzioni, riparazioni e trasformazioni navali di unità mercantili a propulsione autonoma; in particolare: navi di almeno 100 tonnellate di stazza lorda per il trasporto passeggeri o merci e per l'esecuzione di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio); rimorchiatori; scafi non ancora terminati delle precedenti categorie; infine a strutture galleggianti e mobili in alto mare «per l'esplorazione, lo sfruttamento e la produzione di petrolio, gas o energia rinnovabile».
Per quanto riguarda le misure specifiche, spiega il documento della Ue, gli aiuti regionali alla costruzione, riparazione o trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato interno se ricorrono una serie di condizioni. Ad esempio, devono essere erogati «per investimenti volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti, senza che sussistano connessioni con la loro ristrutturazione finanziaria». Inoltre, in armonia con quanto prevede il Trattato sul funzionamento della Ue (articolo 107), nelle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o vi sia forte sottoccupazione, «l'intensità dell'aiuto non deve superare il 22,5% equivalente sovvenzione lordo»; mentre nelle regioni «che corrispondono alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, l'intensità dell'aiuto non deve superare il 12,5% equivalente sovvenzione lordo o il massimale applicabile per gli aiuti regionali, se questo è inferiore». Sull'ammissibilità delle domande, il documento chiarisce che gli aiuti alla cantieristica «possono essere considerati compatibili con il mercato interno fino a un'intensità massima del 20% lordo (dell'investimento, ndr), a condizione che riguardino l'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi» rispetto alla cantieristica nell'Ue e che «comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale». Gli aiuti «comprendono i miglioramenti nel settore ambientale in termini di qualità e prestazioni». Qualora, poi, l'innovazione abbia l'obiettivo di aumentare la tutela dell'ambiente, l'intensità di aiuto può arrivare al 30% lordo dell'investimento.
Il testo, poi, in materia di credito all'esportazione, chiarisce che «gli aiuti alla costruzione navale sotto forma di meccanismi di credito finanziati dallo Stato, concessi a un armatore o a un terzo per la costruzione o la trasformazione di navi, possono essere considerati compatibili con il mercato interno». Almunia ieri ha tenuto a sottolineare che «le nuove regole presentate contribuiranno a mantenere in Europa una costruzione navale specializzata, concorrenziale e innovativa».
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LE MISURE

30%
Aiuti "verdi"
Il documento approvato ieri dalla Commissione Ue prevede che gli aiuti di Stato alla cantiersitica possano essere considerati compatibili col mercato interno «fino a un'intensità massima del 20% lordo», quando riguardino prodotti e processi innovativi. Ma qualora l'innovazione abbia l'obiettivo di aumentare la tutela dell'ambiente, l'aiuto sale al 30% lordo
2013
Norma a tempo
La nuova disciplina si applicherà dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Poi la cantieristica seguirà le norme degli altri settori industriali

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