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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 06:50.

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L'ultima Regione a intervenire con una legge di riforma per i sottotetti è la Campania. Mentre anche la Liguria è in procinto di farlo, anche per riportare in carreggiata giuridica una norma datata, che ha dato vita a uno sciame di contenziosi. Le Marche, invece, hanno inserito nell'impianto normativo un pacchetto antisismico.
In territorio campano, dove a questo punto si può intervenire su edifici esistenti al 7 maggio 2013, la riforma è arrivata con la Finanziaria di quest'anno (Lr 5/2013), che ha modificato la legge-madre sul recupero dei sottotetti (Lr 15/2000), e in particolare l'articolo 3: oggi è lecito intervenire in caso di altezza media interna (pari al rapporto tra volume interno lordo e superficie interna lorda) di 2,20 metri, contro i 2,40 di prima. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le medie, l'altezza minima della parete non può scendere sotto a 1,40 metri. Altrimenti gli spazi minori, da non computarsi nelle medie, sono da escludere con opere murarie o arredi fissi.
In Liguria, dove vige la più "liberale" delle leggi regionali sui sottotetti, lo scenario normativo ribolle di possibili evoluzioni. Al centro, la Lr 24 del 6 agosto 2001, vocata a recuperi su edifici esistenti (al 6 settembre 2001). Sotto attacco da parte di svariati fronti, anche giudiziari, il testo è in via di riforma. Il disegno di legge teso a novellarlo (Ddl 293/2013) è in commissione. Con la particolarità che il testo ligure vigente vale non solo per spazi abitativi, ma anche a destinazione turistico-ricettiva. Consente gli interventi in deroga, salvo espressi paletti introdotti dai Comuni. Permette sul tetto modifiche alla linea di colmo e alla pendenza delle falde, sebbene solo per raggiungere il parametro di altezza media interna netta (il cosiddetto "minimo-massimo" di mt. 2,30 per ottenere l'abitabilità). Accorda altresì di ricavare nuove unità immobiliari. Vige per dieci anni il divieto di frazionamento per volumi e spazi recuperati.
Ma questa legge ha provocato molte cause al Tar. Non solo. Sempre la Lr ligure 24/2001 è finita quest'estate all'esame della Corte costituzionale, per una questione di legittimità sollevata dal tribunale di Savona. La Corte è chiamata a valutare se la legge ligure non violi l'articolo 117 della Costituzione, in quanto la Regione ha legiferato in materia di edilizia - tema rientrante nella potestà legislativa statale concorrente (soggetta al limite del rispetto dei "principi fondamentali" stabiliti nelle leggi statali), con previsioni e parametri non rinvenibili nel corpus nazionale. L'incerto quadro sta generando in Liguria un semi-blocco del rilascio dei titoli edilizi per recupero sottotetti, specie nel Savonese. Il Ddl prevede correttivi e introduce limiti massimi. Cambierebbe, tra l'altro,l'altezza media interna netta: non più 2,30 bensì 2 metri.
Nelle Marche, il debutto dei sottotetti in norma risale alla revisione del piano casa (che scadrà a fine 2014). La Lr 19/2010 aveva infatti aggiunto, alla precedente Lr 22/2009, l'articolo 1 bis, appunto dedicato ai recuperi al piano solaio. L'impianto è stato integrato quest'anno dalla Dgr 862/2013, che detta regole in fatto di sicurezza sismica.
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