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Questo articolo è stato pubblicato il 17 febbraio 2014 alle ore 09:20.

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Guido Inzaghi
Corsia preferenziale per riqualificare gli stadi e gli impianti sportivi o costruirne di nuovi. Dal 1° gennaio sono in vigore le norme per il rilancio dell'impiantistica sportiva dettate dall'articolo 1, commi 303-306, della legge di Stabilità (n. 147/2013). La cosiddetta legge stadi, pur se con qualche limitazione, asseconda concretamente l'esigenza di promuovere sia la costruzione di nuovi stadi, sia gli interventi per l'ammodernamento degli impianti esistenti. La procedura, che deve concludersi entro 120 giorni (180 in caso di atti di competenza regionale quali solitamente le varianti urbanistiche) dal suo avvio, è la seguente:
e il soggetto interessato presenta al Comune uno studio di fattibilità corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente;
r il Comune, ove valuti positivamente il progetto in conferenza di servizi istruttoria, lo dichiara entro 90 giorni di pubblico interesse;
t viene quindi presentato il progetto definitivo, sul quale il Comune o la Regione - previa conferenza di servizi decisoria cui partecipano i soggetti titolari di competenze specifiche - delibera in via definitiva sul progetto, eventualmente chiedendo le modifiche ritenute strettamente necessarie.
È importante evidenziare che per legge:
- il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e ne determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;
- in caso di superamento dei termini fissati dalla legge il presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari e, in difetto, la regione ovvero lo stesso Presidente del Consiglio per gli impianti più grandi (superiori ai 4mila posti al coperto e 20mila allo scoperto) adotta i provvedimenti necessari entro il termine di 60 giorni;
- in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica (si veda l'articolo a fianco).
Così descritta la short-track di legge, occorre riferire delle due disposizioni frutto della mediazione maturata rispetto alle istanze di chi, per ragioni di tutela ambientale, si era opposto all'approvazione della normativa nella sua versione originale. Anzitutto, la norma precisa che lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici. È comunque esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

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