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Questo articolo è stato pubblicato il 28 marzo 2011 alle ore 13:11.

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Il decalogo Consob della pubblicità ingannevole sui prodotti finanziari, in particolare i bond bancariIl decalogo Consob della pubblicità ingannevole sui prodotti finanziari, in particolare i bond bancari

La pubblicità è l'anima del commercio. Anche in finanza dove - il linguaggio è un importante indizio - si parla sempre più di prodotti finanziari e meno di intermediazione. Financial products, insomma, che però non possono paragonarsi a un frigorifero o a un'auto. Tutt'altro! Così, lo "spot" finanziario richiede precise e particolari formule tali da non ingannare il risparmiatore.

Per questo la Consob, sulla scia di alcuni casi che hanno riguardato essenzialmente istituzioni straniere, nel gennaio scorso ha avviato una consultazione: dall'Abi alle associazioni dei consumatori; da quelle degli intermediari fino agli studi legali, le parti hanno dato i loro pareri. L'iter si è concluso con una raccomandazione che oggi è pubblicata sul sito della Commissione di controllo dei mercati.

Nel documento, riguardante i prodotti finanziari non equity ( non sono compresi cioè i titoli azionari), viene ricordato un primo importante aspetto: «Le disposizioni in materia di annunci pubblicitari sono applicabili» quando «vige la disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari; nonché in tutti i casi in cui la normativa comunitaria prescrive l'obbligo di redigere un prospetto, anche quando quest'ultimo sia di sola ammissione alle negoziazioni».

Inoltre, la Commissione ricorda che «alla luce della definizione di cui art. 1, comma1, lettera t del Tuf (...) , anche la diffusione di messaggi promozionali finalizzati alla vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari, pur se effettuata in assenza di collocamento tramite soggetti abilitati, può considerarsi, ricorrendone i presupposti, un'offerta al pubblico». Come dire, insomma, che non può reclamarsi un "minore" rigore perché è solo pubblicità. Soprattutto, quando si promuovono operazioni di acquisto in Borsa, senza un preventivo collocamento tramite intermediari. In questo caso, giocoforza, la "reclame" diventa un punto di riferimento importante per il risparmiatore.

Per quanto la Consob rilevi che lo "spot" non «rappresenta un documento informativo, bensì un documento con finalità promozionali», lo stesso deve comunque riportare tutte «le informazioni rilevanti ai fini della scelta d'investimento».

Date queste premesse, l'organismo presieduto da Giuseppe Vegas, passa in rassegna i principi e le prescrizioni previsti dalle legislazione vigente. In particolare, la "reclame" deve: indicare come e dove potersi procurare il prospetto informativo; essere riconoscibile; non indurre in errore sul rischio (indicare il profilo rischio/rendimento e specificare le varie caratteristiche del rendimento); dare l'indicazione delle fonte se ci sono statistiche o dati; indicare sempre, con chiarezza, la frase (anche negli audiovisi) «prima dell'adesione leggere il prospetto».

La violazione di queste norme, ovviamente, può concretizzarsi attraverso diversi comportamenti. La Commissione ne offre un elenco.

Il decalogo Consob della pubblicità ingannevole
1) l'uso di espressioni non pienamente conformi alle caratteristiche dell'investimento, come per sempio, l'uso di espressioni quali «investimento semplice», «sicuro» o «senza rischio»;

2) il ricorso a termini che enfatizzino i vantaggi dell'investimento, senza indicare gli eventuali rischi. Per esempio: indicare il tasso della cedola senza specificare l'esistenza di un rischio cambio;

3) lo sfruttare particolari modalità grafiche per anfatizzare i vantaggi rispetto ai rischi;

4) nel caso siano pubblicizzati più prodotti finanziari diversi, l'enfatizzare i vantaggi solo di alcuni di questi «ingenerando così la convizione che gli stessi siano applicabili a tutti »;

5) l'evidenziare, anche con diversa grafica, i soli tassi massimi conseguibili quando la misura delle altre cedole è aleatoria o inferiore;

6) l'utilizzo di denominazioni che possano risultare imprecise e/o furvianti; oppure potenzialmente idoneee a indurre in errore gli investitori sulle principali caratteristiche del prodotto finanziario;

7) l'omessa indicazione, quando il titolo finanziario è collocato direttamente sul mercato, della circostanza che il rendimen to può variare nel corso del classamento in funzione del prezzo di negoziazione;

8) se il prodotto publicizzato non è destinato alla quotazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negozazione, l'omessa indicazione di questa condizione;

9)l'omessa indicazione, nel caso si riporti il rendimento del titolo, che questo è a scadenza e se si configura al netto o al lordo di costi e/o oneri espeliciti a carico dell'investitore;

10) l'inserimento di informazioni che possano contraddire o integrare le informazioni riportare nel prospetto.

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