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Questo articolo è stato pubblicato il 17 maggio 2014 alle ore 10:37.
L'ultima modifica è del 20 maggio 2014 alle ore 15:28.

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La sentenza del Consiglio di Stato sul "caso Piemonte" (che così come per la Provincia di Pisa ha stoppato le "velleità" degli enti di rivalersi sulle banche straniere per i derivati stipulati in passato, si veda Plus24 in edicola il 17 maggio) è soltanto in apparenza in continuità con quella del caso Pisa, nonostante entrambe sanciscano il "successo" degli istituti di credito che hanno venduto derivati agli enti territoriali italiani.

La posizione degli enti che hanno stipulato questo tipo di contratti si sta poi facendo difficile e sarebbe necessaria una soluzione di "sistema" che dovrebbe essere assunta dal ministero dell'Economia visto che anche lo Stato è caduto nella "trappola" dei derivati. Sono questi i punti salienti dell'analisi di Mario Pilade Chiti, ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università di Firenze, nonché difensore della Provincia di Pisa nella causa che ha visto l'ente territoriale toscano contrapposta a Depfa Bank e Dexia Crediop (quest'ultima in lite anche con la Regione Piemonte).

Dopo aver deciso a "sfavore" della provincia di Pisa anche per la Regione Piemonte il Consiglio di Stato dà ragione alle banche straniere per i derivati venduti agli enti territoriali. In cosa si distinguono le due vicende?
La recentissima sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.13/2014, sul caso "Regione Piemonte", in apparenza non si contrappone alla precedente sentenza "capitale" (come de finita dallo stesso Consiglio di Stato) della V Sezione del Consiglio di Stato n. 5032/2011 sul caso "Provincia di Pisa". Né era certo intenzione dell'Adunanza plenaria rimettere in discussione la sentenza Pisa, cui la V Sezione era giunta dopo un complesso procedimento. In verità le due sentenze esprimono una visione assai diversa tanto del diritto sostanziale che del diritto processuale applicabile alla questione dei contratti derivati e finiscono per non essere in sintonia.

Perché non sarebbero in sintonia?
Perché la sentenza "Pisa" considera che le determinazioni contrattuali tra l'ente pubblico e le banche siano connesse in modo indissolubile al procedimento amministrativo di selezione del soggetto con cui contrattare; reputa altresì che l'esercizio dell'autotutela sulla fase sicuramente amministrativa travolga anche l'esito contrattuale scaturito dalla gara; è particolarmente attenta al ruolo esercitato dall'esercizio del pubblico potere. In coerenza, la sentenza conclude che la giurisdizione è del giudice amministrativo sull'intera controversia, e nega comunque la giurisdizione straniera (dell'Alta Corte di Londra) non trattandosi di cause vertenti su diritti disponibili. La sentenza Pisa segna dunque in modo originale la questione dei derivati, ponendo anche principi sulla giurisdizione che vanno ben oltre questo pur importante tema.

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