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Questo articolo è stato pubblicato il 17 maggio 2014 alle ore 10:37.
L'ultima modifica è del 20 maggio 2014 alle ore 15:28.

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E sul caso "Piemonte" invece?
L'Adunanza plenaria fa invece propria la posizione che da ultimo si era diffusa in vari giudizi del Tar, ovvero che quando le determinazioni contrattuali non sono direttamente e chiaramente scaturite da un procedimento amministrativo, bensì da trattative contrattuali, si generano obbligazioni civilistiche dai quali le amministrazioni (nel caso, la Regione Piemonte) hanno tentato di sciogliersi tramite l'utilizzazione indebita dei poteri di diritto pubblico. Trattandosi in realtà di un recesso, la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario. Come si può capire anche dalla breve sintesi, l'Adunanza plenaria torna sostanzialmente alla posizione tradizionale che distingue l'ambito delle due giurisdizioni incentrandosi sul momento dell'aggiudicazione e la fine (apparente almeno) della procedura pubblicistica. Malgrado un'apparente continuità, l'Adunanza plenaria riporta così alla "normalità" una questione che la sentenza Pisa aveva considerato in modo nuovo (pur pervenendo alla fine a una decisione di merito assai opinabile).

La sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato definisce una volta per tutte il problema della giurisdizione nel contenzioso sui derivati?
La sentenza è incentrata sulla questione della giurisdizione - amministrativa od ordinaria - così curiosamente sostituendosi alla Cassazione, come noto giudice della giurisdizione. Ma così era stato richiesto dall'ordinanza di rimessione della V Sezione (n. 4998/2013), che non si era rivolta alla Cassazione assumendo che il possibile contrasto nell'ambito del giudizio amministrativo nasceva anzitutto dalle possibili diverse interpretazioni della normativa sostanziale applicabile. Pur con questi particolari caratteri, l'Adunanza plenaria pone un principio destinato a segnare tutto il futuro contenzioso in materia; almeno per i casi in cui le condizioni contrattuali non siano chiaramente definite già dalla fase pubblicistica della gara.

Sembrerebbe dunque che per gli enti territoriali si metta sempre più male vista anche la recente pronuncia della Corte di Appello di Milano che ha ribaltato il giudizio penale di primo grado che condannava altre banche straniere.
La posizione degli enti territoriali e degli altri enti pubblici che hanno nello scorso decennio sottoscritto questo tipo di contratti si sta facendo difficile, non tanto nei procedimenti penali - legati ovviamente a circostanze soggettive individuali, di volta a volte particolari - quanto per la crisi del "modello autotutela" che aveva avuto inizialmente una vasta popolarità come modalità di rimediare alle erronee decisioni di caricarsi di questi strumenti finanziari. Tuttavia, quando le cause sono correttamente impostate dagli enti pubblici, anche in termini di giurisdizione, i risultati possono anche essere assai positivi.

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