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Questo articolo è stato pubblicato il 25 maggio 2011 alle ore 17:08.

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Articolo 1 (Finalità)
1. L'architettura è una espressione della cultura e del patrimonio artistico del nostro Paese. La Repubblica promuove e tutela con ogni mezzo la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la trasformazione del paesaggio.
2. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozione della qualità architettonica. Le Regioni si adeguano a tali principi nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni dell'articolo 3 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, di seguito "Codice").

Articolo 3 (Modifiche alla Parte II, Capo IV, Sezione I del Codice. Disposizioni in materia di affidamento dei servizi di architettura)
1. All'articolo 91, comma 1 del Codice le parole «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari o superiore a 40mila euro».
2. All'articolo 91 del Codice è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Deroghe alle procedure previste dal comma 1 sono possibili soltanto per ragioni di necessità e urgenza adeguatamente motivate dalla stazione appaltante e autorizzate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.
3. Il comma 5 dell'articolo 91 del Codice è sostituito dal seguente:
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. Pena la nullità del bando.
4. All'Articolo 91, comma 8 del Codice sono aggiunte infine le seguenti parole: «Eventuali contratti di consulenza o convenzioni relativi a pianificazione, programmazione, gestione, progettazione di lavori pubblici possono essere attribuiti solo sulla base di un'adeguata motivazione della stazione appaltante e devono essere autorizzati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici».
5. All'articolo 91 è aggiunto infine il seguente comma:
8-bis. Per la preparazione e la gestione del concorso le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del supporto dei soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) selezionati con le procedure previste dai commi 1 e 2.
6. Il comma 5 dell'articolo 99 del Codice è sostituito dal seguente:
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l'incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante.
7. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice sono aggiunte le seguenti parole: «Tali requisiti, indicati nel bando, servono solo a individuare i parametri da rispettare ai fini dell'ottenimento del successivo incarico, ma non valgono come criteri di ammissione al concorso».
8. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 109 del Codice è sostituito dal seguente: «Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L'incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso».
9. All'articolo 84 del Codice è aggiunto il seguente comma:
8-bis. In caso di concorsi di idee o di progettazione, in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 8, almeno due componenti della commissione giudicatrice, tra cui il presidente, sono scelti tra gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. Modalità di svolgimento delle gare)
1.

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