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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:34.

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Un contribuente, proprietario di beni strumentali rurali accatastati in D/10 e proprietario anche di terreni agricoli, affitta sia terreni agricoli sia fabbricati D/10 a imprenditori agricoli individuali e a società semplici agricole. Vorrei sapere se per i fabbricati rurali D/10, pur non essendoci identità soggettiva tra proprietario e utilizzatore di tali beni strumentali, rimane ancora l'esenzione Ici e cosa succederà per l'Imu. In caso affermativo, occorre indicare nel contratto di affitto la presenza di tale circostanza?
La risposta è affermativa. Nel caso in questione, infatti, è stata propria la tanto discussa sentenza 18565 del 21 agosto 2009, pronunciata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, a stabilire fra l'altro che per gli immobili strumentali «non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo». Non è necessario indicare tale circostanza nel contratto, dato che la strumentalità dei fabbricati rurali è prevista per tutti i beni impiegati per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e, in particolare, destinati a una delle funzioni stabilite dall'articolo 9, comma 3-bis, del vigente decreto legge 557/93 (convertito dalla legge 133/94). Dal 2012 i fabbricati rurali strumentali saranno soggetti ad Imu con l'aliquota del 2 per mille.

Sono un coltivatore diretto e svolgo tale attività da circa 20 anni. Nel 2001 ho costruito un deposito agricolo con regolare concessione edilizia rilasciata dal comune. Non è stato mai accatastato presso l'agenzia del Territorio, perché la normativa non prevedeva che andassero accatastati i fabbricati rurali.Oggi, alla luce delle nuove disposizioni cosa è cambiato qualcosa? Oppure per il mio deposito agricolo, essendo io agricoltore, non devo fare nulla?
Secondo quanto disposto dal Dm 5 novembre 1969, articolo 8, paragrafo 28, attuativo della legge 679/69, il lettore era tenuto a denunciare, entro l'anno successivo, lo stato di cambiamento del terreno per la costruzione del deposito agricolo, mediante la presentazione del modello 3/S P C, fornito a quel tempo dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio.A partire poi dal 1° giugno 1998, con l'entrata in vigore dell'articolo 1 del Dpr 139/98, le costruzioni rurali dovevano essere dichiarate al catasto, ai sensi dell'articolo 1 del Dm 701/94, con proposta di rendita, mediante il programma Docfa fornito dall'agenzia del Territorio, previo aggiornamento della mappa (tipo mappale) e utilizzando il programma Pregeo, anch'esso fornito dalla stessa amministrazione.Pertanto, nella fattispecie, essendo stata regolarmente autorizzata dal comune la costruzione del deposito agricolo, il lettore doveva provvedere al suo accatastamento, con le modalità sopra indicate, entro il 31 dicembre 2010, a norma di quanto disposto dall'articolo 19, comma 8, del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dandone incarico a un tecnico professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili e agrari, dottori agronomi e agrotecnici.A seguito dell'accatastamento, l'ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio potrà richiedere il pagamento della sanzione di 300 euro, per ritardata denuncia, riducibili a 75 euro se versati entro 60 giorni dalla richiesta.

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