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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:34.

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Si ricorda che nella fattispecie è opportuna la variazione catastale nella categorie A6 e D10 da presentare in catasto (D.M. 14 settembre 2011) entro il 31 marzo 2012 (articolo 29, D.L. n. 216 del 29/12/2011).

Ho accatastato, entro la scadenza dei termini, alcuni fabbricati rurali costruiti prima del 1967, che a catasto non erano censiti (non presenti sulle mappe) in quanto mai dichiarati al momento della loro costruzione e poi anche perché di difficile o impossibile rilevabilità da foto aeree (diverse cartine catastali sono state aggiornate con riprese aerofotogrammetriche). Nel corso degli anni erano crollati ed erano stati poi rifatti alcune volte e ultimamente figuravano solo parti di essi o macerie ben riconoscibili. Li ho manutenuti riportandoli esattamente alla conformazione originaria con la stessa estetica e forma. Ora l'ufficio tecnico del comune afferma che ho fatto un abuso edilizio; ho raccolto atti notori di terzi per dichiararne la loro esistenza prima del 1967, corredandoli inoltre con reperti fotografici oltre a fotografie delle parti originarie residuanti tuttora (pavimentazione, parte di travi eccetera). L'azienda agricola è tuttora in vita, non violo il piano regolatore. Chi ha ragione?
Sulla base di quanto formulato nel quesito, si rileva che il fatto che il rudere sia stato costruito prima del 1967 non esonera l'interessato a richiedere i relativi permessi per i lavori eseguiti alla struttura successivamente a tale data.È, infatti, necessario il rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire) per le opere di modificazione di un organismo preesistente o nel caso di ricostruzione di un edificio diruto o ridotto allo stato di rudere, dal momento che la ricostruzione, per esempio, di muri diroccati ed il rifacimento del tetto mancante hanno tale incidenza sull'edificio originario da non potersi qualificare come pura e semplice attività di conservazione (Cassazione penale sezione III, 16 marzo 2000).In particolare, si rileva che – allorquando manchi il presupposto rappresentato dalla preesistenza di un struttura identificabile come organismo edilizio del quale rimangano soltanto pochi residui e tracce e la cui opera muraria non consenta, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario – la giurisprudenza è concorde nel considerare la relativa ricostruzione come intervento di "nuova costruzione" non equiparabile alla ristrutturazione edilizia (tra le tante Consiglio di stato n. 5375/2006) per il quale è, quindi, è necessario il rilascio del permesso di costruire.

Con il decreto milleproroghe mi è parso di capire che i fabbricati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Dl 557 saranno ritenuti rurali se hanno requisiti soggettivi e oggettivi (comma 3) se a destinazione abitativa. Mentre se strumentali all'esercizio delle attività agricole (comma 3-bis) di cui all'articolo 2135, codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) bastano i requisiti oggettivi, e cioè la sola strumentalità. È vera questa interpretazione? Se un soggetto privato pensionato (non esercente attività agricola) possiede un fabbricato classificato in categoria catastale C/2 che utilizza come deposito attrezzi per il fondo agricolo di sua proprietà è esente da Ici? Se ciò non fosse, il comune può con delibera di giunta escludere dall'imposizione Ici quella tipologia di fabbricati indipendentemente dal requisito soggettivo?

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