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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:34.

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In base a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 8 del Dpr 633/72 «sono esenti dall'imposta: le locazioni e gli affitti relativi, cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole». Alla luce di tale disposizione la concessione in affitto di un fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali deve essere considerato esente Iva.

Nel gennaio del 2009 ho acquitato un immobile che nel novembre del 2008 ha subito un cambio di destinazione d'uso passando da fabbricato rurale a civile abitazione categoria A/4 al catasto dei fabbricati e non più a quello dei terreni. Posso beneficiare delle detrazioni del 55% per fare un intervento di risanamento energetico o questo aggiornamento catastale mi ha fatto decadere il diritto?
La risposta è affermativa, a condizione che il preesistente fabbricato rurale fosse dotato di impianto di riscaldamento prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione energetica. Ai sensi dell'articolo 1, commi 20-24 della legge 244/2007, sono ammesse alla detrazione del 55% anche le opere di eseguite su fabbricati ex rurali.Gli edifici, infatti, devono risultare accatastati o ne deve essere stato richiesto l'accatastamento (articolo 1, legge 449/97 e circolare 57/E/98) sia come fabbricati rurali, che abitativi, che commerciali, ma è necessario che gli stessi fossero dotati di impianto di riscaldamento (circolare 36/E del 2007).La variazione catastale in sostanza non comporto la perdita del diritto al 55 per cento.

Possiedo un fabbricato rurale per il quale ho pagato l'Ici in quanto – come mi ha spiegato il commercialista – non era accatastato A/6 o D/10. Essendo utilizzato solo a fini strumentali all'attività agricola (deposito attrezzature e prodotti agricoli), posso invece fruire dell'esenzione Ici, e quindi non indicarlo nei dati per l'Isee e per l'Irpef, o il tecnico deve accatastarlo al rurale?
La tesi del consulente fiscale si raccorda con l'indirizzo della Corte di cassazione, secondo cui soltanto l'accatastamento del fabbricato come "rurale", con l'attribuzione delle categorie A/6 per l'unità abitativa e D/10 per la costruzione strumentale all'attività agricola, assicura ai contribuenti l'esclusione dalle imposizioni fiscali (sezioni unite civili, sentenze 18565 e 18570 del 21 agosto 2009; sezione tributaria, sentenza 7102 del 24 marzo 2010). Tuttavia, l'indirizzo giurisprudenziale non è né consolidato né univoco, dato che a parere di altri giudici il riconoscimento della ruralità degli immobili prescinde dal loro accatastamento e, quindi, dalla categoria catastale attribuita a ciascun fabbricato (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenze 24299 e 24300 del 18 novembre 2009; commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sezione XXIII, sentenza 4 del 18 gennaio 2010; commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sezione I, sentenza 220 del 9 dicembre 2009). La tesi secondo cui la classificazione catastale dei fabbricati rurali è ininfluente è stata condivisa anche dall'agenzia del Territorio che, con nota del 26 febbraio 2010, ha fornito alle associazioni di categoria del settore agricolo il proprio contributo interpretativo. In conclusione, se il lettore decide per l'applicazione del beneficio fiscale, bene farebbe a presentare un'apposita istanza di rimborso (in carta libera) dell'Ici versata e non dovuta. In tal caso, naturalmente, non sussisterebbe alcun problema di Isee e di Irpef, in quanto non possono essere considerate produttive di reddito fondiario le costruzioni rurali.

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