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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:34.

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La risposta è affermativa. Difatti l'articolo 42-bis del decreto legge 159/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge 222/2007), nel novellare i commi 3 e seguenti dell'articolo 9 del decreto legge 557/93 (covertito, con modificazioni, dalla legge 133/94), ha stabilito – nella profonda sostanza – che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali le costruzioni destinate a edilizia abitativa devono soddisfare i requisiti sia soggettivi che oggettivi, mentre per quelle strumentali allo svolgimento dell'attività agricola (articolo 2135 del codice civile) è sufficiente la sussistenza del requisito oggettivo, che è poi la strumentalità all'esercizio dell'attività agricola (senza il necessario asservimento dei terreni). In conclusione, nel caso di specie il contribuente è tenuto a dimostrare, a prescindere dal requisito soggettivo, che l'immobile sia effettivamente utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e, in particolare, per la custodia degli attrezzi agricoli. Solo in questo modo l'unità immobiliare in questione potrà sfuggire all'Ici, non potendo essere considerata "fabbricato" a norma del comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legge 207/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2009). Relativamente all'ultima parte del quesito, la risposta è negativa.
Si ricorda che nella fattispecie è opportuna la variazione catastale nella categoria D10 da presentare in catasto (D.M. 14 settembre 2011) entro il 31 marzo 2012 (articolo 29, D.L. n. 216 del 29/12/2011).

Vorrei sapere se un fabbricato di categoria D/8, privo di rendita catastale, di proprietà di un'azienda la quale lo destina all'allevamento di animali, possiede i requisiti di ruralità e, in generale, se è soggetto a Ici (chiaramente sulla base delle risultanze contabili) e all'invio della conseguente dichiarazione.
Secondo il principio di diritto stabilito recentemente dalla Corte di cassazione (sezioni unite civili, sentenza 18565 del 21 agosto 2009), l'immobile classificato nella categoria catastale D/8, anziché in quella D/10, va sottoposto a Ici. Per i supremi giudici di legittimità, infatti, solo le categorie A/6 (per le unità abitative) e D/10 (per i fabbricati strumentali alle attività agricole) sono degne della disciplina di favore prevista per i "fabbricati rurali".A nostro parere, invece, il dettato del comma 3-bis del vigente articolo 9 del decreto legge 557/93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/94) è chiaro e inequivocabile nello stabilire che ai fini fiscali sono considerati fabbricati rurali le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola (vedi articolo 2135 del vigente codice civile) e in particolare quelle destinate all'allevamento e al ricovero degli animali.Il riconoscimento della ruralità di questi fabbricati comporta l'esclusione dall'imposizione, dato che i fabbricati stessi non sono considerati tali ai fini dell'Ici (articolo 23, comma 1-bis, del decreto legge 207/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2009). In definitiva, nel caso prospettato riteniamo che nessuna Ici sia dovuta, mentre l'acquisizione delle caratteristiche della ruralità dell'immobile andrebbe segnalata al comune competente, mediante presentazione di apposita dichiarazione Ici.
Si ricorda che nella fattispecie è opportuna la variazione catastale nella categoria D10 da presentare in catasto (D.M. 14 settembre 2011) entro il 31 marzo 2012 (articolo 29, D.L. n. 216 del 29/12/2011).

I fabbricati rurali posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, di cui al Dl 30 dicembre 1993, n. 557, articolo 3, continuano a godere dell'esenzione dall'Ici e cosa succederà per l'Imu?
I fabbricati rurali (abitativi o strumentali) non andrebbero tassati, in quanto i loro valori catastali sono potenzialmente compresi nei redditi dominicali dei relativi terreni (circolare 50/E del 20 marzo 2000). Il condizionale è d'obbligo, dato che il recente orientamento della Corte di cassazione (sezione tributaria) ha ritenuto che l'esclusione dall'imposta di un fabbricato rurale può discendere solo dall'eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale giacché agli effetti dell'Ici, l'iscrizione al catasto urbano (ora dei fabbricati) e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l'imposizione (ex pluribus, sentenze 23596 del 15 settembre 2008 e 15321 del 10 giugno 2008). Successivamente, a seguito del grido di allarme lanciato dalle associazioni dei coltivatori, il Governo si è impegnato ad affrontare la vexata quaestio assicurando un'esplicito «chiarimento in materia di non assoggettamento a Ici dei fabbricati rurali» (interrogazione a risposta immediata n. 3-00163 dell'8 ottobre 2008). Nelle more di tale chiarimento, i Comuni impositori competenti hanno deciso di continuare l'attività di accertamento per il recupero dell'imposta dovuta relativamente a tutti i fabbricati rurali, senza quindi alcuna eccezione di sorta. In conclusione, nell'attesa del provvedimento legislativo, che ci auguriamo sia di natura interpretativa (con effetto quindi retroattivo), è consigliabile procedere al pagamento e contestualmente attivare la procedura di rimborso.
Si ricorda tuttavia che con decorrenza dall'anno 2012 tali costruzioni spono soggette alla imposta municipale in base all'articolo 13 del Dl 201/2011.

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